Comunione portico desumibile da planimetria

Pubblicato il 23 dicembre 2016

Le planimetrie allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili costituiscono parte integrante della dichiarazione di volontà, quando i contraenti si siano riferiti ad esse nel descrivere il bene.

Le stesse rappresentano, pertanto, mezzo fondamentale per interpretare il negozio, salvo, in ogni caso, il compito che spetta al giudice di merito di risolvere la quaestio voluntatis della maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all’intento negoziale ricavato dall’esame complessivo del contratto, nell’ipotesi di non coincidenza tra la descrizione dell’immobile fatta in contratto e la sua rappresentanza grafica contenuta nelle dette piante planimetriche.

E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 26609 depositata il 21 dicembre 2016, e con la quale è stata ritenuta “adeguata” la statuizione con cui i giudici di merito avevano dato conto delle ragioni per le quali avevano ritenuto che, nell’atto di acquisto di un portico, quest’ultimo fosse da considerare bene condominiale sulla base dell’esame della planimetria allegata al testo contrattuale depositato agli atti della lite. 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy