Con il passaggio in giudicato della condanna, la misura coercitiva non custodiale decade immediatamente

Pubblicato il 13 maggio 2011 Spetta al giudice dell'esecuzione decidere sulle eventuali questioni che insorgano “in ordine alla misura coercitiva non custodiale nel periodo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio delle fase di esecuzione della pena”.

E' quanto spiegato dalle Sezioni unite penali di Cassazione con la sentenza n. 18353 dell'11 maggio, pronunciata per dirimere un conflitto sorto fra il giudice dell'esecuzione e il magistrato di sorveglianza in ordine alla competenza a provvedere su un'istanza di revoca della misura dell'obbligo di soggiorno presentato dopo il passaggio in giudicato della sentenza e prima dell'inizio della sua esecuzione.

In occasione della pronuncia, i giudici di legittimità hanno anche evidenziato come con il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione viene immediatamente meno la misura coercitiva non custodiale già applicata al condannato. Nel dettaglio, detta cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opererebbe di diritto, senza la necessità di alcun provvedimento che la dichiari.
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