Con la procura alle liti, l’avvocato ottiene il pagamento dalla Pa

Pubblicato il 26 gennaio 2018

E’ stata ribaltata, dai giudici di legittimità, la decisione con cui la Corte d'appello aveva revocato il decreto ingiuntivo che un avvocato aveva ottenuto nei confronti di un Comune, per il pagamento delle spettanze dovute in considerazione dell'attività professionale svolta in un giudizio arbitrale.

I giudici di secondo grado avevano ritenuto insufficiente che, nell’ambito del procedimento monitorio, il legale avesse prodotto esclusivamente la procura alle liti, sostenendo che quest’ultima non potesse costituire un valido contratto scritto, contenente la manifestazione della volontà negoziale dell'ente.

Forma scritta del contratto con la Pa, soddisfatta dalla procura

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1830 del 25 gennaio 2018, ha accolto il ricorso promosso dal professionista ribadendo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della pubblica amministrazione, il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il semplice rilascio al difensore della procura alle liti.

Questo in quanto “l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria”.

Diversamente da quanto ex adverso sostenuto dal Comune – ha precisato la Corte - l'unicità del documento negoziale è costituita dalla procura e dall'atto difensivo, che individua in forma scritta il contenuto essenziale dell'accordo.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi in appalto per ministero difesa - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

17/03/2026

Imprese culturali e creative, nuove attività ammesse

17/03/2026

Requisiti pensione 2027-2028: tutte le regole Inps per accesso e deroghe

17/03/2026

Accisa gas naturale: nuove regole su dichiarazioni, cauzioni e controlli

17/03/2026

Part-time: niente full-time automatico e limiti alla variabilità dell’orario

17/03/2026

Congedo di paternità: diffusione stabile, ma con forti differenze territoriali

17/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy