Con pegno regolare no alla compensazione

Pubblicato il 13 settembre 2011 Secondo i giudici di Cassazione - sentenza n. 18597 del 12 settembre 2011 – nelle ipotesi di pegno regolare, in cui il cliente della banca vincoli, a garanzia del proprio adempimento, un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, quale un libretto di deposito al risparmio, anche al portatore, e non conferisca alla banca il potere di disporre del relativo diritto, “la banca non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare il relativo ammontare, ma è tenuta e a restituire il titolo o il documento”.

Sulla base di tale assunto i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso presentato da un istituto di credito avverso la decisione con cui la corte di merito aveva escluso la possibilità che lo stesso, sull'assunto di essere titolare di un pegno irregolare nei confronti di un'impresa poi fallita, trattenesse, per compensazione, le somme che quest'ultima aveva depositato su di un libretto di risparmio.
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