Con pegno regolare no alla compensazione

Pubblicato il 13 settembre 2011 Secondo i giudici di Cassazione - sentenza n. 18597 del 12 settembre 2011 – nelle ipotesi di pegno regolare, in cui il cliente della banca vincoli, a garanzia del proprio adempimento, un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, quale un libretto di deposito al risparmio, anche al portatore, e non conferisca alla banca il potere di disporre del relativo diritto, “la banca non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare il relativo ammontare, ma è tenuta e a restituire il titolo o il documento”.

Sulla base di tale assunto i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso presentato da un istituto di credito avverso la decisione con cui la corte di merito aveva escluso la possibilità che lo stesso, sull'assunto di essere titolare di un pegno irregolare nei confronti di un'impresa poi fallita, trattenesse, per compensazione, le somme che quest'ultima aveva depositato su di un libretto di risparmio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

MIMIT: risorse aggiuntive per innovazione e Contratti di Sviluppo

16/10/2025

Equipollenza corsi formativi gestori della crisi: precisazioni del CNDCEC

16/10/2025

Salario minimo: dalla rappresentatività alla maggiore applicazione

16/10/2025

Bando Brevetti+ 2025, contributi a fondo perduto

16/10/2025

Dalla rappresentatività alla prevalenza applicativa: la nuova logica del salario minimo

16/10/2025

Commercialisti, nuovo Regolamento formazione professionale continua: tutte le novità

16/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy