Concordato con sanzioni

Pubblicato il 18 maggio 2005

Per il secondo periodo di applicazione del concordato preventivo biennale (articolo 33 del Dl n. 269/2003), i soggetti che hanno aderito sono tenuti ad effettuare l'adeguamento in dichiarazione ai ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 entro precisi limiti e versando una sanzione pari al 5%. I dati necessari ai fini della determinazione del reddito e dei ricavi o dei compensi minimi vanno evidenziati nella sezione del modello Unico 2005 denominata "concordato" posta nei riquadri RE, RF ed RG. Gli stessi contribuenti sono pure tenuti alla compilazione del modello per l'applicazione degli studi di settore, da allegare ad Unico 2005, anche se per i periodi oggetto di concordato gli studi di settore non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NASpI e DIS-COLL: autodichiarazione redditi entro il 31 marzo

27/03/2026

Bonus investimenti pubblicitari 2026, stop al 1° aprile

27/03/2026

CCNL Turismo Anpit - Accordo del 10/3/2026

27/03/2026

Ccnl Turismo Anpit. Rinnovo

27/03/2026

Agenti e rappresentanti, contributi silenti Enasarco: il Governo apre al confronto

27/03/2026

Antiriciclaggio, dal CNDCEC nuovi modelli operativi 2026

27/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy