Concordato e credito Iva, ok costituzionale alla sola modalità dilatoria

Pubblicato il 26 luglio 2014 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 225 del 25 luglio 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Verona rispetto al disposto degli articoli 160 e 182-ter della Legge fallimentare con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Il disposto normativo in oggetto è stato sottoposto al vaglio di costituzionalità nella parte in cui prevede che la proposta di concordato contenente una transazione fiscale, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, possa “prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”.

Nessuna violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento

Secondo la Consulta, in particolare, le norme censurate non violerebbero il principio di uguaglianza; non sussisterebbero, ossia, profili di intrinseca irragionevolezza nella disciplina in oggetto che, ai fini dell'ammissibilità del piano di concordato contenente una proposta di transazione fiscale, regolamenta diversamente il credito erariale Iva, riservando ad esso un trattamento necessariamente differenziato non solo rispetto ai crediti privilegiati in generale, ma anche nei confronti degli altri crediti tributari assistiti da privilegio.

Parimenti, non risulterebbe nemmeno violato il principio del buon andamento della pubblica amministrazione in quanto “la previsione legislativa della sola modalità dilatoria in riferimento alla transazione fiscale avente ad oggetto il credito Iva deve essere intesa come il limite massimo di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilità del tributo”.
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