Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l’informativa n. 71/2026, ha reso nota la pubblicazione del documento “Il concordato minore nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, elaborato dalla Commissione “Sovraindebitamento e procedure minori”.
L’elaborato, predisposto con la Fondazione nazionale dei commercialisti, analizza la procedura disciplinata dagli articoli 74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019, e offre indicazioni operative per la predisposizione della proposta e del piano.
Il documento, oltre a ricostruire presupposti, fasi procedurali, ruolo dell’OCC, intervento dei creditori e controllo del Tribunale, mette a disposizione modelli utilizzabili sia nel concordato minore in continuità sia in quello liquidatorio.
Il concordato minore è uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza destinato ai debitori sovraindebitati che non possono accedere alle procedure concorsuali maggiori.
Attraverso tale procedura, il debitore propone ai creditori un piano per il pagamento, anche parziale, dei debiti, secondo modalità compatibili con la propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
La procedura può assumere due forme:
Nel concordato liquidatorio, la proposta deve prevedere l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
La disciplina è contenuta negli articoli 74-83 del Codice della crisi, che regolano contenuto della proposta, requisiti di accesso, documentazione, intervento dell’Organismo di composizione della crisi, apertura della procedura, voto dei creditori, omologazione ed esecuzione.
Il documento tiene conto delle modifiche introdotte dai decreti correttivi del Codice della crisi e degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sull’istituto, collocandosi in un quadro normativo ancora interessato da profili interpretativi e da possibili ulteriori evoluzioni.
Il concordato minore è rivolto ai soggetti in stato di sovraindebitamento non assoggettabili alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure concorsuali maggiori.
Possono accedervi, in particolare:
È invece escluso il consumatore, per il quale il Codice prevede lo specifico strumento della ristrutturazione dei debiti. L’esclusione non opera in modo assoluto nelle procedure familiari miste, nelle quali possono convivere debiti personali e debiti connessi ad attività d’impresa o professionale.
Il presupposto soggettivo richiede che il debitore rientri tra i soggetti ammessi alla disciplina del sovraindebitamento e non sia assoggettabile alle procedure maggiori. La verifica della qualifica del debitore è quindi decisiva già nella fase iniziale.
Il presupposto oggettivo è rappresentato dallo stato di sovraindebitamento, inteso come situazione di crisi o insolvenza. La crisi ricorre quando l’insolvenza è probabile; l’insolvenza, invece, quando il debitore non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Nella domanda devono emergere con chiarezza le cause dell’indebitamento, la composizione dei debiti, i beni e i redditi disponibili, nonché le prospettive di soddisfacimento dei creditori.
La proposta indica ai creditori come il debitore intende regolare la propria esposizione: pagamento integrale o parziale, dilazioni, eventuale suddivisione in classi, prosecuzione dell’attività o liquidazione dei beni.
Il piano ne rappresenta lo sviluppo operativo e deve illustrare modalità, tempi e risorse destinate all’adempimento. Deve inoltre contenere una rappresentazione attendibile della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, l’elenco dei creditori, le cause di prelazione e la convenienza della soluzione proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il documento CNDCEC-FNC mette a disposizione modelli di proposta e di piano, distinti per concordato in continuità, imprenditore agricolo, professionista e concordato liquidatorio. Si tratta di schemi di supporto, da adattare sempre al caso concreto.
La domanda è presentata con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi.
L’OCC verifica la documentazione, valuta la sostenibilità del piano e redige la relazione particolareggiata, destinata a offrire al Tribunale e ai creditori un quadro indipendente sulla completezza dei dati, sulle cause dell’indebitamento, sulla fattibilità della proposta e sulla convenienza rispetto alle alternative praticabili.
Alla domanda devono essere allegati, tra gli altri, l’elenco dei creditori, l’indicazione delle cause di prelazione, la documentazione reddituale e contabile, l’elenco dei beni e dei redditi disponibili, nonché gli elementi utili a ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.
La completezza degli allegati è essenziale per evitare carenze istruttorie, richieste di integrazione o profili di inammissibilità.
Ricevuta la domanda, il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti e, se la proposta è ammissibile, dichiara aperta la procedura.
Con il decreto di apertura vengono disposte le comunicazioni ai creditori e stabilite le modalità per l’espressione del voto. Possono inoltre operare misure protettive a tutela del patrimonio del debitore, per evitare iniziative individuali incompatibili con il regolare svolgimento della procedura.
I creditori sono chiamati a pronunciarsi sulla proposta. Il loro consenso è un passaggio centrale, ma resta fermo il controllo del Tribunale sulla regolarità del procedimento, sulla legittimità del trattamento dei crediti e sulla fattibilità del piano.
Conclusa la fase del voto, il Tribunale valuta se omologare il concordato minore.
Il controllo giudiziale riguarda l’ammissibilità della domanda, la regolarità della procedura, il rispetto delle cause di prelazione, la corretta formazione del consenso, la fattibilità del piano e, quando necessario, la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
Con l’omologazione, il concordato diventa vincolante per i creditori anteriori, secondo i contenuti del piano approvato.
Segue la fase esecutiva, nella quale il debitore deve adempiere agli obblighi assunti: pagamenti rateali, liquidazione di beni, destinazione di redditi futuri o utilizzo di risorse esterne. L’OCC mantiene un ruolo di vigilanza e segnala eventuali criticità.
In caso di mancato rispetto degli impegni, possono verificarsi effetti patologici quali risoluzione o annullamento del concordato, secondo quanto previsto dal Codice della crisi.
Il documento segnalato dall’informativa n. 71 si propone come guida operativa per i professionisti coinvolti nelle procedure di sovraindebitamento.
Il concordato minore, infatti, richiede un’attenta ricostruzione della posizione del debitore, una documentazione completa e un piano sostenibile. La presenza di modelli pratici costituisce un ausilio utile, ma non sostituisce la valutazione del singolo caso.
La procedura si conferma uno strumento centrale per la regolazione della crisi dei debitori non consumatori, in un contesto normativo e giurisprudenziale ancora in evoluzione.
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