Cassazione: il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni

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La proposta di concordato minore deve rispettare integralmente le norme del codice civile e del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) in materia di cause legittime di prelazione e di ordine di soddisfazione dei creditori, secondo quanto previsto per il concordato preventivo dagli articoli 84 e 112 CCII e nei limiti del rinvio operato dall’art. 74, comma 4, CCII.

Il mancato rispetto costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile d’ufficio anche prima del giudizio di omologa ai sensi dell’art. 77 CCII.

Concordato minore: proposta inammissibile se non rispetta le prelazioni

Con la sentenza n. 28574, depositata il 28 ottobre 2025, la Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile è tornata a pronunciarsi sul tema del concordato minore e, in particolare, sulla necessità di rispettare l’ordine di preferenza dei creditori.

La decisione chiarisce definitivamente che la libertà di contenuto riconosciuta all’art. 74 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII - d.lgs. n. 14/2019) non consente deroghe alla graduazione dei creditori prevista dagli artt. 2741 c.c., 84 e 112 CCII.

La pronuncia si inserisce nel solco delle recenti riforme introdotte dal d.lgs. correttivo n. 136/2024, che ha precisato i limiti entro i quali la proposta di concordato minore può prevedere il soddisfacimento parziale dei crediti.

Il concordato minore

Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi riservata ai debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale, quali piccoli imprenditori, professionisti, imprenditori agricoli, enti del Terzo settore e artisti, introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (artt. 74-83 CCII).

Consente di presentare ai creditori un piano di ristrutturazione finalizzato al pagamento, anche parziale, dei debiti, sotto la supervisione dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e con l’approvazione del giudice, nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione  

Il ricorso e i soggetti coinvolti  

Il caso trae origine dal ricorso proposto da un debitore persona fisica, che aveva presentato domanda di concordato minore ai sensi dell’art. 74 CCII.

La procedura coinvolgeva diversi enti pubblici – INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Comune di Roma – in qualità di creditori privilegiati.

La Corte d’appello di Roma aveva dichiarato inammissibile la proposta concordataria, ritenendo che la stessa violasse l’ordine delle prelazioni previsto dalla legge.

Contro tale decisione il debitore proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che, nel concordato minore, il legislatore avesse inteso riconoscere una maggiore libertà di contenuto, svincolata dal rispetto della gerarchia dei crediti.

Le motivazioni del ricorrente  

Il ricorrente invocava il principio di “contenuto libero” della proposta, sostenendo che il concordato minore, a differenza del concordato preventivo, consentisse un trattamento differenziato dei creditori e la possibilità di soddisfare parzialmente solo alcune categorie.

Secondo tale impostazione, la rigidità dell’art. 2741 c.c. sarebbe incompatibile con la ratio semplificativa e personalizzata del concordato minore, destinato a debitori non soggetti a fallimento.

La decisione della Suprema Corte 

L’estensione dei principi del concordato preventivo  

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, affermando che anche il concordato minore è vincolato al rispetto delle regole legali di graduazione dei crediti.

In particolare, i giudici di legittimità hanno richiamato l’art. 74, comma 4, CCII, il quale stabilisce che la proposta deve essere conforme alle disposizioni del concordato preventivo, per quanto compatibili.

Ne consegue che il principio della par condicio creditorum e la disciplina delle cause di prelazione restano applicabili anche nel concordato minore, in forza del rinvio agli artt. 84 e 112 CCII.

Il ruolo del giudice nella verifica di ammissibilità  

La Corte ha altresì ribadito che la verifica del rispetto delle regole di prelazione compete al giudice monocratico già nella fase di ammissione del concordato minore.

In caso di violazione dei criteri legali che ne regolano la conformazione (compresi quelli previsti dall’art. 84 CCII per il concordato preventivo, applicabili per rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII), la proposta deve essere dichiarata inammissibile d’ufficio, senza necessità di passare alla fase di omologa.

Tale potere deriva dall’art. 77 CCII, che consente al giudice di rilevare ogni profilo di illegittimità della proposta prima della sua ammissione al voto dei creditori.

La libertà di contenuto, quindi, non equivale a libertà di trattamento dei creditori: essa si riferisce esclusivamente alla struttura e modalità di soddisfacimento dei crediti, non alla possibilità di alterare la gerarchia imposta dalla legge.

Il principio di diritto enunciato  

Al termine della motivazione, la Corte formula un principio di diritto di portata generale:

“La proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli del codice civile nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 е 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio e senza dover attendere l'apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia dei giudizi e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore, ai sensi dell'art. 77 ССІI”.

Il principio riafferma, in sostanza, l’equiparazione funzionale tra concordato minore e concordato preventivo in ordine al rispetto dei principi di legalità sostanziale e parità di trattamento dei creditori.

Le novità introdotte dal decreto correttivo 2024  

Chiarimento sulla “libertà di contenuto”  

La Corte ha sottolineato che il d.lgs. n. 136/2024, correttivo del CCII, ha introdotto un importante chiarimento interpretativo dell’art. 74, comma 4, CCII, in materia di libertà di contenuto della proposta di concordato minore, concetto che non coincide con una libertà di trattamento dei creditori.

La nuova formulazione della norma precisa che la proposta può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti, ma sempre nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

Il legislatore ha così eliminato l’ambiguità terminologica della versione originaria, che aveva indotto parte della giurisprudenza di merito a ritenere ammissibile una libertà assoluta nella definizione delle modalità di soddisfacimento dei creditori.

Il correttivo del 2024 conferma, invece, che la flessibilità riconosciuta al debitore riguarda le modalità esecutive e le percentuali di pagamento, ma non consente in alcun caso di derogare all’ordine legale di priorità dei crediti.

Effetti sistematici sulla procedura  

Grazie a questo intervento, il sistema del concordato minore risulta oggi pienamente armonizzato con quello del concordato preventivo.

Entrambe le procedure, pur destinate a categorie di debitori diverse, condividono la medesima impostazione di tutela della par condicio e di controllo giudiziale di legittimità.

La Corte sottolinea che tale uniformità è coerente con la Direttiva (UE) 2019/1023, recepita nel nostro ordinamento, la quale richiede che le procedure di ristrutturazione siano fondate su principi di equità e trasparenza nel trattamento dei creditori.

Limiti alla libertà di contenuto del concordato minore

La sentenza n. 28574/2025 della Corte di Cassazione consolida, nel diritto concorsuale, il principio secondo cui anche nel concordato minore il rispetto delle prelazioni è condizione imprescindibile di ammissibilità.

La libertà di contenuto della proposta non può tradursi in libertà di disapplicare le regole di priorità creditizia, pena la nullità della procedura.

Con il decreto correttivo 2024, il legislatore ha definitivamente chiarito la portata dell’art. 74 CCII, allineando il concordato minore al quadro normativo del concordato preventivo e rafforzando il ruolo di controllo del giudice.

La sentenza, in breve

Sintesi del caso Un debitore persona fisica proponeva un concordato minore ai sensi dell’art. 74 CCII, coinvolgendo tra i creditori enti pubblici (INPS, INAIL, Agenzia Entrate-Riscossione, Comune di Roma). La Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile la proposta per violazione dell’ordine delle cause di prelazione, ritenendo che la stessa non potesse derogare alle regole di graduazione dei creditori. Il debitore ricorreva in Cassazione.
Questione dibattuta Se, nel concordato minore, la libertà di contenuto riconosciuta all’art. 74 CCII consenta di derogare all’ordine delle prelazioni e di prevedere un trattamento differenziato dei creditori, rispetto alle regole del concordato preventivo.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che anche nel concordato minore devono essere rispettate le regole legali di graduazione dei crediti previste dagli artt. 2741 c.c., 84 e 112 CCII. La violazione di tali principi costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile d’ufficio dal giudice già nella fase di ammissione, senza attendere il giudizio di omologa.
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