Concordato preventivo. Attestazione di fattibilità secondo idonea rappresentazione

Pubblicato il 11 agosto 2017

Ai fini dell’ammissibilità del concordato preventivo - nel calcolo dell’attivo concordatario - l’attestazione di fattibilità compiuta dal professionista nei casi in cui l’attivo debba essere ricavato, in tutto o in parte, dall'esito favorevole di controversie non ancora definite, non può prescindere da un’adeguata rappresentazione del contenuto della domanda e da una puntuale esposizione delle circostanze che prognosticamente consentano di ipotizzare la vittoria in giudizio del proponente. Occorre, al riguardo, che l’eventuale parere del legale rechi notizie tanto articolate da consentire l’acquisizione di un quadro idoneo per la formulazione di un giudizio in chiave di futura probabilità. E’ tutto quanto si legge nell'ordinanza. 19928 resa dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, il 10 agosto 2017.

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