Con le risposte a interpello nn. 46, 47, 48 e 49 del 2026, pubblicate il 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi sulla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) introdotto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.
I quattro documenti di prassi affrontano quattro specifiche fattispecie:
Le risposte chiariscono quando tali operazioni incidono sul regime concordatario e quando, invece, non producono effetti sul reddito concordato.
La risposta n. 46 del 2026 esamina il caso di una società che, dopo aver aderito al concordato preventivo biennale per il periodo 2024-2025, intende stipulare un contratto di affitto d’azienda.
Il dubbio interpretativo riguarda la possibile configurazione dell’operazione come causa di cessazione del concordato.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del d.lgs. n. 13 del 2024 prevede la cessazione del CPB in presenza di specifiche operazioni straordinarie, tra cui:
L’affitto di azienda o di ramo di azienda non rientra tra tali fattispecie e non determina una modifica della soggettività del contribuente.
La risposta n. 47 del 2026 riguarda un professionista che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e che, nel corso del 2025, ha sospeso l’attività professionale per motivi di salute comunicando la sospensione all’Ordine professionale.
L’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 13 del 2024, secondo cui il concordato cessa di produrre effetti in presenza di circostanze eccezionali individuate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2024.
Tra tali circostanze rientra la sospensione dell’esercizio dell’attività professionale comunicata all’Ordine di appartenenza.
La cessazione del CPB si verifica quando:
L’Agenzia chiarisce inoltre che non è prevista una durata minima della sospensione. Se si verificano le condizioni indicate dalla norma, il concordato cessa di produrre effetti nel periodo d’imposta interessato.
In tale ipotesi vengono meno tutti gli effetti del regime, inclusi i benefici premiali previsti dalla normativa.
La risposta n. 48 del 2026 analizza il caso di uno studio associato che ha acquistato crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale.
L’operazione genera un differenziale tra:
Il contribuente chiede se i componenti positivi e negativi derivanti da tale differenziale debbano incidere sul reddito concordato.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli articoli:
individuano in modo tassativo le componenti reddituali che possono determinare variazioni del reddito concordato.
Poiché i componenti derivanti dall’acquisto e dall’utilizzo di crediti d’imposta edilizi non rientrano tra tali fattispecie:
La risposta n. 49 del 2026 riguarda una società che ha percepito somme a seguito di un accordo transattivo concluso per definire una controversia relativa a un’operazione societaria.
Il contribuente riteneva che tali importi dovessero essere qualificati come ricavi dell’attività tipica.
L’Agenzia delle Entrate, invece, ritiene che le somme percepite costituiscano una sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88 del TUIR.
Ai fini del concordato preventivo biennale, tale componente reddituale rientra tra quelli che possono incidere sul reddito concordato.
Pertanto, in base all’articolo 16, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024, la sopravvenienza attiva determina:
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Fattispecie |
Effetto sul CPB |
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Affitto d’azienda |
Non determina la cessazione del concordato |
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Sospensione dell’attività professionale |
Cessazione del CPB se il reddito effettivo diminuisce oltre il 30% |
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Acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi |
Nessuna variazione del reddito concordato |
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Somme percepite da accordo transattivo |
Sopravvenienza attiva con aumento del reddito concordato |
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