Concordato Preventivo Biennale, chiarimenti su acconti e cambio ATECO

Pubblicato il 30 maggio 2025

Il 28 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sezione delle FAQ relativa al Concordato Preventivo Biennale (CPB), fornendo due nuovi chiarimenti per sciogliere alcuni dubbi operativi emersi tra gli addetti ai lavori.

Le risposte si concentrano su due aspetti rilevanti per i contribuenti che hanno aderito al CPB: le modalità di versamento degli acconti e la gestione del cambio di Codice ATECO. Vediamole.

Chiarimenti sul calcolo degli acconti per i contribuenti in CPB

È stato chiesto se, per i soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025, l’acconto relativo al 2025 possa essere determinato utilizzando il metodo storico, basandosi sull’imposta dovuta per l’anno 2024, calcolata tenendo conto del reddito concordato previsto dal CPB per lo stesso anno.

A questo proposito, l’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 stabilisce che gli acconti per le imposte sui redditi e per l’IRAP, riferiti agli anni coperti dal concordato, devono essere calcolati secondo le regole generali, considerando però i redditi e i valori della produzione netta concordati.

Pertanto, in base al testo normativo, si ritiene che l’acconto per il 2025 – se calcolato con il metodo storico – debba seguire i criteri ordinari, cioè facendo riferimento all’imposta dovuta per l’anno 2024.

Va precisato che, nel determinare l’acconto, non deve essere considerata la quota di reddito 2024 oggetto di imposta sostitutiva prevista nell’ambito del CPB.

Cambio del codice ATECO nel 2025: permanenza nel CPB

È stato domandato se un contribuente che ha aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per gli anni 2024 e 2025 debba considerarsi decaduto dal regime agevolato nel caso in cui, durante il 2025, il codice ATECO subisca una variazione rispetto agli anni precedenti, a seguito dell’aggiornamento delle classificazioni economiche ATECO 2025.

Secondo quanto chiarito, una modifica del codice attività in questo contesto non rappresenta, di per sé, una causa di decadenza dal CPB. L’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto attuativo sul CPB stabilisce che la cessazione dell'efficacia del concordato si verifica solo quando vi è un cambiamento dell’attività esercitata nel corso del biennio rispetto a quella svolta nell’anno precedente. Tuttavia, la stessa disposizione aggiunge che la cessazione non si applica qualora la nuova attività rientri nell’ambito dello stesso indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) previsto dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Anche considerando che il nuovo codice ATECO possa comportare l’attribuzione di un ISA differente, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale circostanza, se legata esclusivamente all’adeguamento della classificazione ATECO e non a un effettivo cambiamento dell’attività svolta, non comporta la decadenza dal concordato.

In sintesi, il semplice aggiornamento del codice attività dovuto alla revisione della classificazione ATECO 2025 non costituisce causa di cessazione dal CPB, purché l’attività concretamente esercitata resti sostanzialmente invariata.
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