L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) comunica che l’adesione al concordato preventivo biennale (CPB) con l’Amministrazione finanziaria, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024, modificato dal D.Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024 e integrato dal D.Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025 (cosiddetto Decreto Correttivo-bis), non comporta alcuna variazione degli obblighi contributivi previdenziali per gli iscritti alla Cassa.
L'ENPACL chiarisce che la contribuzione soggettiva dovuta per gli anni oggetto di concordato dovrà essere determinata sulla base del reddito professionale effettivamente prodotto nell’anno precedente, indipendentemente dal reddito concordato con l’Agenzia delle Entrate.
Ai fini della determinazione del contributo integrativo, aggiunge l'ENPACL, resta ferma l’applicazione ai compensi professionali effettivamente percepiti nell’anno di riferimento.
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