L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e di accesso al Concordato preventivo biennale (CPB), disciplinato dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.
Il caso esaminato nella risposta n. 320 del 24 dicembre 2025 riguarda un contribuente che:
Il contribuente ha chiesto se fosse tenuto ad applicare gli ISA per il periodo d’imposta 2024 e, in caso affermativo, se potesse aderire al CPB per il biennio 2025–2026.
L’accesso al Concordato preventivo biennale è riservato esclusivamente ai contribuenti che applicano gli ISA, come previsto:
Gli ISA, introdotti dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, non trovano applicazione in presenza di specifiche cause di esclusione, tra cui l’inizio o la cessazione dell’attività.
Nella risposta n. 320 del 24 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio già espresso in precedenti chiarimenti:
In particolare, viene richiamata la circolare n. 17/E del 2 agosto 2019, che qualifica come operazioni straordinarie – rilevanti ai fini ISA – anche:
Tali fattispecie sono ricondotte a situazioni di inizio o cessazione dell’attività, che determinano l’esclusione dall’applicazione degli ISA.
Un profilo centrale affrontato dalla risposta n. 320/2025 riguarda la corretta individuazione del periodo d’imposta in cui collocare l’inizio dell’attività, elemento determinante ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Nel caso esaminato, il contribuente ha:
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini fiscali, l’inizio dell’attività deve essere individuato nel periodo d’imposta 2023, coincidente con l’attribuzione della partita IVA.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti:
Ne consegue che la causa di esclusione dagli ISA per inizio attività opera con riferimento al periodo d’imposta 2023, indipendentemente dal fatto che l’attività donata produca effetti civilistici dal 2024.
L’individuazione dell’inizio dell’attività produce effetti diretti e preclusivi sull’accesso al Concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025–2026.
Il quadro normativo di riferimento prevede che:
Nel caso oggetto di interpello:
L’Agenzia delle Entrate evidenzia inoltre che l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 stabilisce termini di adesione stringenti al concordato, che risultano comunque inapplicabili in assenza del presupposto fondamentale rappresentato dall’applicazione degli ISA.
Pertanto:
La risposta n. 320/2025 conferma così un approccio rigoroso dell’Amministrazione finanziaria, che collega in modo diretto e inderogabile la continuità applicativa degli ISA all’accesso agli strumenti di compliance avanzata previsti dalla riforma fiscale.
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