CPB 2025-2026: come funziona e regole chiave

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Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), istituito con il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 e successivamente modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 (il cosiddetto “Decreto correttivo”), permette ai contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) di stipulare un’intesa con l’Amministrazione finanziaria. Tale accordo nasce dalla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate per la determinazione biennale del reddito prodotto dall’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni, ai fini delle imposte dirette, nonché del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

La disciplina e gli obiettivi del CPB sono delineati negli articoli 6-19 del D.lgs. 13/2024, come aggiornati dal D.lgs. 81/2025: si tratta, in sostanza, di un patto di collaborazione che stabilisce in anticipo, per due anni fiscali, la base imponibile e il valore della produzione IRAP.

Con la Circolare n. 9 del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi e indicazioni pratiche sull’applicazione del Concordato Preventivo Biennale, integrando quanto già espresso con la precedente circolare 18/E/2024. L’attenzione è rivolta soprattutto al biennio 2025-2026, dal quale restano esclusi i contribuenti in regime forfettario.

Il CPB, dunque, consente a chi applica gli ISA di concordare preventivamente con il Fisco la determinazione del reddito imponibile e della base imponibile IRAP per due esercizi consecutivi.

Chi può aderire

Per il biennio 2025-2026 possono entrare nel Concordato Preventivo Biennale tutti i contribuenti che nel 2024 hanno svolto in modo prevalente un’attività economica nei settori dell’agricoltura, dell’industria manifatturiera, dei servizi, delle professioni o del commercio.

È però necessario che, per queste attività, siano stati approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità).

ATTENZIONE: Non possono partecipare al nuovo concordato coloro che hanno già aderito al CPB relativo al periodo precedente, cioè al biennio 2024-2025.

Procedura e scadenze per l’adesione

Secondo quanto stabilito dal provvedimento del 24 aprile 2025, l’adesione al CPB per il biennio 2025-2026 potrà essere effettuata con due differenti modalità:

  • tramite dichiarazione dei redditi e ISA, da presentare entro il 30 settembre 2025;
  • con invio autonomo, trasmettendo il modello CPB insieme al solo frontespizio del modello Redditi 2025, attraverso il medesimo canale telematico previsto per la dichiarazione annuale, sempre entro il termine del 30 settembre 2025.

Limiti alle proposte di CPB per i contribuenti più affidabili

Il Decreto correttivo ha modificato l’articolo 9 del Decreto 13/2024 inserendo nuove regole che fissano soglie massime per le proposte rivolte ai soggetti con elevata affidabilità fiscale.

La proposta del Fisco non può superare una certa percentuale del reddito dichiarato nell’anno precedente (rettificato secondo gli articoli 15 e 16 del Decreto CPB). Le soglie dipendono dal livello di affidabilità fiscale (punteggio ISA):

Affidabilità (ISA)

Aumento massimo consentito

10

+10%

da 9 a <10

+15%

da 8 a <9

+25%

I limiti sopra indicati non valgono se la proposta di reddito risultante risulta più bassa rispetto ai valori medi di settore calcolati secondo la metodologia prevista dall’art. 9, comma 1, del Decreto CPB.

Le stesse regole valgono anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

In pratica: più alta è l’affidabilità fiscale del contribuente, più contenuta sarà la crescita massima del reddito proposto dal concordato, con l’obiettivo di premiare i soggetti più virtuosi.

CPB per le società di capitali

Le società di capitali che vogliono aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026 devono affrontare un percorso particolarmente attento e strutturato. Per queste realtà, spesso caratterizzate da volumi operativi rilevanti e da un’organizzazione complessa, è fondamentale garantire la massima coerenza tra dati contabili, fiscali e dichiarativi.

La scadenza del 30 settembre 2025 rappresenta un momento chiave: entro tale termine occorre non solo formalizzare l’adesione, ma soprattutto assicurarsi che i controlli interni, le riconciliazioni e le verifiche preventive siano stati eseguiti in modo puntuale. La mancata attenzione a questi aspetti può determinare la decadenza dal concordato, con conseguenze fiscali e operative rilevanti.

Le verifiche interne da effettuare

Prima di accedere al CPB, le società devono garantire la piena coerenza delle proprie informazioni economico-fiscali. In particolare occorre:

  • controllare i ricavi, i costi e gli altri componenti reddituali;
  • verificare la corrispondenza tra i dati contenuti nel modello CPB e le dichiarazioni fiscali (Redditi, IRAP e IVA);
  • assicurarsi che i valori ISA utilizzati siano coerenti e corretti.

Queste verifiche preventive rappresentano il primo passo per ridurre al minimo il rischio di errori che potrebbero compromettere l’adesione.

Le cause di decadenza

Uno degli aspetti più delicati è la possibilità di perdere i benefici del concordato. La normativa prevede che scostamenti superiori al 30% tra i dati dichiarati e quelli effettivi possano determinare la decadenza.

Anche omissioni o irregolarità significative, rilevate già in fase istruttoria, portano all’inefficacia del CPB. Inoltre, se l’attività svolta cambia radicalmente nel biennio rispetto al periodo precedente, il concordato cessa di avere effetto.

Un chiarimento importante arriva dall’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 236 del 10 settembre 2025): il semplice aggiornamento del codice ATECO non fa decadere dal CPB, a meno che non implichi un effettivo cambio di attività.

Come prevenire la decadenza

Per ridurre i rischi e mantenere la validità del CPB, le società di capitali dovrebbero adottare alcune cautele operative:

  • attivare procedure di riconciliazione periodica tra dati contabili e fiscali;
  • inviare dichiarazioni integrative tempestive in caso di errori o mancanze;
  • monitorare costantemente i versamenti fiscali;
  • predisporre controlli interni strutturati per intercettare incongruenze.

In questo modo è possibile prevenire contestazioni e assicurare la continuità dell’adesione al concordato.

Il caso dei debiti tributari

L’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) è riservata ai contribuenti soggetti all’applicazione degli ISA. Tuttavia, viene esclusa la possibilità di accedere al CPB per coloro che presentano debiti fiscali o contributivi relativi ad anni precedenti.

Per debiti tributari amministrati dall’Agenzia delle Entrate si intendono quelli derivanti da:

  • notifiche di atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d’imposta, avvisi di liquidazione e avvisi di rettifica e liquidazione);
  • cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni, come previsto dagli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e dall’articolo 54-bis del DPR 633/1972.

Per il biennio 2025-2026, rilevano solo i debiti che al 31 dicembre 2024 risultino definitivi, ossia confermati da sentenza passata in giudicato oppure non più contestabili. Non sono invece ostativi quelli ancora nei termini di pagamento, di impugnazione o oggetto di contenzioso.

Accesso con debiti inferiori a 5.000 euro

Resta comunque possibile aderire al CPB se, entro i termini di adesione, il contribuente estingue i debiti in modo che l’importo residuo (inclusi interessi e sanzioni) non superi i 5.000 euro complessivi.

Secondo la FAQ n. 9 dell’8 ottobre 2024, ai fini di questa soglia si considerano insieme sia i debiti contributivi sia quelli fiscali verso l’Agenzia delle Entrate. Non vengono invece inclusi i debiti sospesi o rateizzati, fino a quando restano validi i benefici concessi dai relativi provvedimenti.

Momento della verifica

La valutazione della situazione debitoria deve essere fatta con riferimento all’anno precedente al biennio oggetto del concordato: quindi, per chi intende aderire al CPB 2025-2026, il controllo va effettuato al 31 dicembre 2024.

Chi desidera rimuovere la causa ostativa deve provvedere al pagamento del debito (o della parte eccedente la soglia di 5.000 euro) prima di accettare la proposta di concordato.

Ipotesi di cessazione del CPB con effetto retroattivo

Il patto fiscale previsto dal Concordato Preventivo Biennale (CPB) perde efficacia, con effetto ex tunc (cioè sin dall’origine), nei seguenti casi.

  1. Scostamenti rilevanti dei dati dichiarati (ricavi, costi, elementi ISA, ecc.), accertati dall’Agenzia delle Entrate (è significativo lo scostamento superiore al 30%).
  2. Mancato pagamento, totale o parziale, degli importi dovuti in base al CPB.
  3. Contestazione di reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000, oppure di violazioni gravi che compromettono l’attendibilità della proposta.
  4. Sopravvenuta esclusione dagli ISA, che renda i dati non più confrontabili.

La soglia del 30%

Il limite del 30% si applica a diverse ipotesi:

  • sull’ammontare complessivo dei ricavi o compensi non dichiarati e dei costi non spettanti dedotti;
  • sulle componenti reddituali che modificano, in aumento o in diminuzione, il reddito concordato;
  • sui dati di coerenza ISA omessi o errati, qualora la rettifica produca un impatto economico superiore al 30% del valore dichiarato.

Termini di accertamento

Per quanto riguarda i controlli, i termini decadenziali per l’accertamento nei confronti dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB sono prorogati al 31 dicembre 2027 (art. 12-ter, comma 2, L. 108/2025). In questo modo, l’Amministrazione finanziaria conserva lo stesso arco temporale ordinario a disposizione per effettuare le verifiche.

Buone pratiche per le società di capitali nel CPB

Per una società di capitali che vuole accedere ai vantaggi del Concordato Preventivo Biennale (CPB), è fondamentale adottare alcune misure di controllo e gestione:

  • predisporre un sistema di riconciliazione tra dati contabili, informazioni ISA e valori indicati nel CPB, così da assicurare la piena coerenza delle cifre;
  • effettuare un monitoraggio continuo dei pagamenti e delle eventuali pendenze fiscali o contributive, mantenendole sempre al di sotto della soglia dei 5.000 euro;
  • intervenire in modo tempestivo per correggere eventuali errori, tramite dichiarazione integrativa o ravvedimento operoso, prima che lo scostamento superi il limite del 30%;
  • conservare una documentazione completa e adeguata, in grado di dimostrare l’attendibilità dei dati in caso di controlli da parte dell’Amministrazione.

Il rispetto di queste cautele consente di ridurre al minimo il rischio di decadenza e di preservare i benefici del CPB per l’intero biennio 2025-2026.

Revoca dal CPB

La revoca di un’adesione già accettata deve avvenire esclusivamente online, rispettando gli stessi termini fissati per l’adesione iniziale.

Per revocare l’opzione è necessario compilare il Modello CPB 2025/2026, riportando:

  • il codice ISA di riferimento;
  • il codice dell’attività economica esercitata;
  • la tipologia di reddito: “1” per impresa, “2” per lavoro autonomo.

La comunicazione della revoca va trasmessa con un invio separato, allegando il frontespizio del modello Redditi 2025. In tale frontespizio deve essere barrata la casella “Comunicazione CPB” e inserito il codice “2”, che identifica l’opzione di revoca.

NOTA BENE: Questa comunicazione ha valore solo ai fini del CPB e non sostituisce la dichiarazione dei redditi. L’invio del frontespizio per aderire o revocare non esonera dunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione annuale completa.

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