Concordato preventivo in continuità. Variazione Iva dopo il riparto

Pubblicato il 19 dicembre 2018

Si forniscono istruzioni in merito all’emissione della nota di variazione Iva, in caso di concordato preventivo in continuità, da parte dei creditori chirografari insoddisfatti.

Dopo il riparto, possibille emettere la nota di variazione

A seguito della infruttuosità della procedura concorsuale, in cui rientra il concordato preventivo in continuità, dal momento in cui viene portato a compimento il piano di riparto sorge la possibilità per i creditori chirografari di emettere la nota di variazione in diminuzione, con il diritto ad esercitare la detrazione entro il termine previsto dall’articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972.

Mentre le variazioni possono essere effettuate senza limiti temporali, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Dal 1/1/2017, per effetto del Dl n. 50/2017, che ha modificato il suddetto articolo 19, comma 1, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla stessa è sorto.

La risposta n. 113 del 18 dicembre 2018 dell’agenzia delle Entrate specifica che se la nota di variazione viene emessa decorsi tali termini, l’emittente non è legittimato alla detrazione e il ricevente non deve effettuare la registrazione.

L’agenzia delle Entrate, infine, risponde al quesito inerente l’obbligo da parte del debitore concordatario di versare l'Iva, quando la nota di variazione è emessa nei termini.

Va considerato, si spiega, che la nota di variazione riguarda un debito inerente un'operazione effettuata anteriormente alla procedura concorsuale, che subisce gli effetti estintivi propri del concordato; quindi la sua registrazione non comporta, per il debitore concordatario, l'obbligo di rispondere verso l'Erario la relativa Iva.

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