Nel concordato in continuità aziendale, l’omologazione può intervenire anche in assenza dell’approvazione della maggioranza delle classi, qualora la proposta sia approvata da almeno una classe qualificata di creditori.
L’espressione “in mancanza” va riferita al difetto di maggioranza e non alla composizione delle classi, in coerenza con la disciplina unionale e con la funzione del meccanismo di ristrutturazione trasversale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, si è occupata di una questione interpretativa concernente il concordato preventivo in continuità aziendale, fornendo chiarimenti sull’applicazione dell’art. 112, comma 2, lett. d), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).
In particolare, la decisione affronta il tema della possibilità di omologazione del concordato in assenza della maggioranza delle classi di creditori.
La vicenda trae origine dalla richiesta di omologazione “forzosa” di un concordato preventivo in continuità aziendale, proposta ai sensi dell’art. 112 CCII.
Il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non integrato il requisito previsto dalla norma, ossia l’approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi di creditori. Secondo il giudice di primo grado, le ipotesi derogatorie previste dal comma 2 della disposizione non consentirebbero comunque di prescindere da un consenso maggioritario.
La Corte d’appello, in sede di reclamo, ha invece riformato la decisione, ritenendo che la norma consenta l’omologazione anche in presenza del voto favorevole di una sola classe, purché ricorrano specifiche condizioni.
La controversia è successivamente giunta davanti alla Suprema corte a seguito di ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate.
Il nodo centrale della causa riguarda il significato da attribuire all’espressione “in mancanza” contenuta nell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII.
La norma prevede che il concordato possa essere omologato se:
La questione consiste nello stabilire se:
La Corte di Cassazione aderisce all’interpretazione estensiva, ritenendola maggiormente coerente con il dato normativo e con il diritto unionale.
Secondo la Corte:
La Cassazione valorizza, in particolare:
Il ricorso in cassazione viene integralmente rigettato, con articolate precisazioni sui singoli motivi.
In relazione al primo motivo, viene confermata la correttezza dell’interpretazione adottata in sede di merito, ritenendo che l’art. 112, comma 2, lett. d), CCII consenta l’omologazione anche in assenza della maggioranza delle classi.
La censura relativa al trattamento delle classi è dichiarata in parte inammissibile per difetto di specificità, in quanto non vengono adeguatamente illustrate le ragioni per cui la classe favorevole non soddisferebbe i requisiti normativi.
Quanto agli ulteriori motivi, la Corte chiarisce che la disciplina non richiede una valutazione della meritevolezza soggettiva del debitore. Ai fini dell’omologazione rilevano esclusivamente:
Le condotte pregresse del debitore assumono rilievo solo ove integrino atti di frode ai sensi dell’art. 106 CCII, circostanza non riscontrata nel caso di specie.
La pronuncia n. 7663/2026 assume rilievo sistematico in quanto:
Ne deriva un’interpretazione che favorisce l’accesso agli strumenti di risanamento e valorizza il meccanismo del cross-class cram down, limitando il potere di blocco delle minoranze dissenzienti nel rispetto delle garanzie previste.
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