Concordato preventivo, resta l’interpello

Pubblicato il 10 luglio 2007

Con la circolare n. 44 diffusa ieri, l’agenzia delle Entrate torna ad occuparsi della possibile disapplicazione della norma sulle società di comodo, senza interpello preventivo, da parte di soggetti in procedura concorsuale, introdotta dalle manovre del 2006. La circolare chiarisce che le società in concordato preventivo, se intendono disapplicare la norma, devono presentare interpello dimostrando che sussistono situazioni impeditive al conseguimento di ricavi o di proventi di ammontare capiente. Per le società fallite, in liquidazione coatta o giudiziaria, invece, è previsto l’esonero senza interpello, anche con riferimento al periodo di imposta che precede la data della sentenza di fallimento o di messa in liquidazione. Nella circolare, l’Agenzia ha spiegato la procedura cui devono attenersi le società finanziarie di gruppo, iscritte presso l’Uic, per disapplicare la disposizione e ha fornito indicazioni sui motivi che consentono la disapplicazione in presenza di immobili concessi in affitto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy