Concordato preventivo, resta l’interpello

Pubblicato il 10 luglio 2007

Con la circolare n. 44 diffusa ieri, l’agenzia delle Entrate torna ad occuparsi della possibile disapplicazione della norma sulle società di comodo, senza interpello preventivo, da parte di soggetti in procedura concorsuale, introdotta dalle manovre del 2006. La circolare chiarisce che le società in concordato preventivo, se intendono disapplicare la norma, devono presentare interpello dimostrando che sussistono situazioni impeditive al conseguimento di ricavi o di proventi di ammontare capiente. Per le società fallite, in liquidazione coatta o giudiziaria, invece, è previsto l’esonero senza interpello, anche con riferimento al periodo di imposta che precede la data della sentenza di fallimento o di messa in liquidazione. Nella circolare, l’Agenzia ha spiegato la procedura cui devono attenersi le società finanziarie di gruppo, iscritte presso l’Uic, per disapplicare la disposizione e ha fornito indicazioni sui motivi che consentono la disapplicazione in presenza di immobili concessi in affitto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Immobile iscritto in catasto? Imu è dovuta anche senza abitabilità

28/10/2025

Volontariato e formazione: novità dal ministero del lavoro

27/10/2025

Modello 770 e CU 2025 redditi esenti: scadenza 31 ottobre e istruzioni operative

27/10/2025

Dividendi, IVA e marchi: cosa cambia con la LdB 2026

27/10/2025

Magistrati ordinari: nuovo bando di concorso per 450 posti

27/10/2025

Riduzione contributiva nel settore edile per il 2025 confermata all’11,50%

27/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy