Condanna al pagamento del contributo unificato per la parte assente alla mediazione

Pubblicato il 06 settembre 2011 Uno degli ultimi ritocchi al Decreto legge n. 138/2011, approvati lo scorso 4 settembre dalla commissione Bilancio del Senato, introduce alcune novità in materia di spese di giustizia e contributo unificato.

In primo luogo, viene prevista una sanzione, consistente nel versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per la parte costituita che non abbia partecipato, nei casi di conciliazione obbligatoria, al procedimento di mediazione senza alcun giustificato motivo.

Per quel che concerne le novità sul contributo unificato, viene precisato l'importo (1.500 euro) che dovrà essere pagato nei processi tributari nel caso in cui l'avvocato abbia omesso di indicare il valore della causa. La somma di 120 euro dovrà essere versata nei casi in cui, invece, la controversia fiscale sia di valore indeterminabile. Fissato, per detto tipo di liti, l'obbligo di depositare la nota di iscrizione al ruolo all'atto della costituzione in giudizio, e di inserire, nell'atto introduttivo, l'indirizzo pec del ricorrente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Proprietari di fabbricati - Stesura del 22/1/2026

25/03/2026

Omicidio: stop ai diritti sulle spoglie per chi causa la morte

25/03/2026

Whistleblowing, manifestazioni di interesse per iscrizione all'elenco Ets entro il 13 aprile

25/03/2026

Colf e badanti: ultimi giorni per il versamento dei contributi

25/03/2026

Proprietari fabbricati Federproprietà. Rinnovo Ccnl

25/03/2026

Avvocati cassazionisti: al via l’esame 2026 per l’iscrizione all'albo speciale

25/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy