Condanna dei genitori affidatari che trattengono il minore senza un concreto pericolo

Pubblicato il 21 maggio 2012 Con la sentenza n. 18711 del 16 maggio 2012, la Corte di cassazione, Sesta sezione penale, ha rigettato il ricorso presentato dai genitori affidatari di una bambina bielorussa condannati dai giudici di appello per sottrazione di minore dopo che gli stessi, per il timore che la piccola con il rimpatrio potesse subire abusi, avevano trattenuto la minore contro la volontà del tutore e nonostante un espresso provvedimento con cui il Tribunale di Genova aveva disposto il rientro della piccola in Bielorussia.

In primo grado i due erano stati assolti in considerazione della ritenuta operatività dell'esimente dello stato di necessità. Detto verdetto era stato però ribaltato in appello e poi in Cassazione sull’assunto che gli imputati non erano riusciti a dimostrare che, per la bambina, il rientro in Bielorussia avrebbe potuto costituire un serio e concreto pericolo. E ciò anche in considerazione delle rassicurazioni pervenute dall’autorità bielorussa circa la protezione che sarebbe stata offerta alla minore.
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