Condanna penale per il farmacista di turno che si assenta per pranzo

Pubblicato il 04 dicembre 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 46755 del 3 dicembre 2012, ha confermato la condanna per interruzione di pubblico servizio impartita dai giudici di merito nei confronti di un farmacista che, nonostante fosse di turno, si era assentato per andare a pranzo lasciando un messaggio in cui comunicava che avrebbe riaperto dopo le 16.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, la non reperibilità del farmacista aveva provocato un obiettivo turbamento della regolarità del servizio farmaceutico.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Autotrasportatori, chiarimenti sui tempi di carico e scarico merci

07/11/2025

In UniEmens l’esonero contributivo per nuove imprese da aggregazione

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

TUF: via libera preliminare al recepimento normativa UE

07/11/2025

CCNL Laterizi industria - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy