Condanna per il commercio di supporti senza marchio Siae solo a partire dalla notifica delle “regole tecniche”

Pubblicato il 08 aprile 2013 Con la sentenza n. 14416 del 2013, la Cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano condannato un uomo la messa in commercio si supporti contenenti musiche, programmi per videogiochi e film, privi del contrassegno Siae.

Secondo i giudici di legittimità, l’imputato doveva essere assolto “perché il fatto non sussiste”, in considerazione della circostanza che i fatti contestati si erano verificati nel 2006, prima della notifica, avvenuta nel 2009, delle regole tecniche che lo Stato era tenuto a trasmettere alla Commissione Ue sulla base di quanto disposto dalla Corte di giustizia europea nel testo della sentenza pronunciata sul caso “Schwibbert” dell'8 novembre 2007, relativamente alla compatibilità della normativa italiana con la Direttiva 83/189/Cee.

 L'obbligo di apporre il marchio sui dischi rientrava, infatti, tra le “regole tecniche” che devono essere notificate da parte dello Stato alla Commissione Ue al fine di fornire informazioni necessarie per la verifica della compatibilità dell'obbligo medesimo con il principio di libera circolazione delle merci.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Segnalazione refuso minimi retributivi

10/02/2026

Appalti: niente aggiudicazione senza motivazione chiara sui punteggi

10/02/2026

Rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo: le novità

10/02/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: scadenze e pagamenti

10/02/2026

Comunità energetiche rinnovabili: trattenute sugli incentivi GSE fuori campo IVA

10/02/2026

ZES Unica agricola: ok al tax credit anche con reddito catastale

10/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy