Condanna per il possessore del cane che aggredisce i passanti

Pubblicato il 01 ottobre 2010
La Corte di Cassazione, con sentenza 34813 del 27 settembre 2010, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo contro la decisione con cui era stato condannato per lesioni colpose in conseguenza del morso che il suo cane aveva dato ad una ragazza. 

L'imputato si era difeso sostenendo di non essere responsabile del cane in quanto quest'ultimo era della famiglia, più precisamente della madre o della nonna, e di essere intervenuto solo quando aveva sentito le urla della ragazza per riportare il cane nella abitazione. 

Di diverso avviso i giudici di legittimità i quali hanno sottolineato come, in tema di custodia di animali, "l'obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'art. 672 cod. pen. relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico". 

Nel caso in esame – si legge nel testo della decisione - l'animale era sicuramente nel possesso dell'imputato in quanto era stato proprio lo stesso, che abitava a casa della madre e si rapportava quotidianamente con l'animale, a richiamare il cane, a dare spiegazioni ai verbalizzanti e a portare l'animale dai veterinari per i dovuti controlli.
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