Condanna per illecito trattamento dei dati a chi diffonde, in chat, il numero del cellulare altrui

Pubblicato il 12 giugno 2011 I giudici di Cassazione, con sentenza n. 21839 depositata lo scorso 1° giugno 2011, hanno confermato la decisione con cui le precedenti corti di merito avevano condannato, per trattamento illecito dei dati in violazione dell'articolo 167 della legge 196 del 2003 sulla privacy, un uomo che, in una chat online, aveva diffuso il numero di cellulare di una terza persona.

L'assoggettamento alla norma in tema di divieto di diffusione di dati sensibili – precisa la Corte di legittimità - riguarda tutti indistintamente i soggetti entrati in possesso di dati, “i quali saranno tenuti a rispettare sacralmente la privacy di altri soggetti con i primi entrati in contatto, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitrii o pericolose intrusioni”.

Per la Suprema corte, la punibilità non può dirsi esclusa se, come nella specie, il soggetto detentore del dato abbia ciò acquisito in via casuale, in quanto la norma non punisce di certo il recepimento del dato, quanto la sua indebita diffusione.
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