Condanna su sito ministero Solo se per legge

Pubblicato il 12 novembre 2016

Le modalità di pubblicazione della sentenza penale di condanna nel sito del Ministero della giustizia – per estratto o per intero – d’ufficio ed a spese del condannato, sono previste solo quando la medesima pubblicazione sia disposta per legge come sanzione accessoria, ex art. 36 comma 2, 3 e 4 c.p.

Dette ufficiose modalità non riguardano, invece, il diverso caso in cui la pubblicazione della sentenza sia imposta al condannato, a titolo di riparazione del danno, come condizione cui il giudice abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

In quest’ultima ipotesi, infatti, il giudice dovrà specificare termine e modalità di pubblicazione in una testata giornalistica, in modo di mettere il condannato in grado di adempiere autonomamente l’obbligo impostogli con sentenza e non eseguibile d’ufficio a prescindere dalla sua iniziativa.

A stabilirlo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 47216 del 9 novembre 2016, accogliendo il ricorso di un imputato, cui era stata concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato tuttavia alla pubblicazione della sentenza sul sito del Ministero entro novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.

Adempimento, quest’ultimo, ritenuto tuttavia illegittimo, stante l’impossibilità di procedere alla pubblicazione nel predetto sito, possibile solo su richiesta del pubblico ministero e non del privato.

 

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