Condannato il medico che non interviene perchè non ravvisa urgenza

Pubblicato il 21 novembre 2015

Con sentenza n. 45928 depositata il 19 novembre 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha confermato la condanna penale per omissioni di atti di ufficio ex art. 328 c.p., a carico di un medico ospedaliero che, nonostante fosse in servizio di pronta disponibilità, si era rifiutato di recarsi in ospedale per visitare un paziente in emergenza per trauma agli arti.

Medico in "disponibilità". Intervento in ospedale è atto dovuto

Nel sancire la responsabilità penale, la Cassazione ha innanzitutto premesso come il servizio di pronta disponibilità di cui al d.p.r. 348/1983 sia finalizzato ad assicurare una più efficace assistenza sanitaria nelle strutture ospedaliere ed in tal senso è integrativo e non sostitutivo del turno c.d. di guardia. Ne consegue che la pronta disponibilità presuppone, da un lato, la concreta e permanetene reperibilità del sanitario, dall'altro, l'immediato intervento del medico presso il reparto, fatti salvi i tempi tecnici, una volta che nella sede ospedaliera ne sia stata sollecitata la presenza.

Pertanto, se assicurare l'intervento nella sede di cura si configura quale atto dovuto per il sanitario, lo stesso non può sottrarsi alla chiamata, deducendo ad esempio - come avvenuto nel caso di specie - che non sussistono, secondo un proprio giudizio tecnico, i presupposti dell'invocata emergenza.

Medico non può decidere discrezionalmente se intervenire o meno

Nella tipologia di servizio in esame infatti (pronta disponibilità), non viene presa in considerazione – come sostiene invece l'imputata – la discrezionalità del medico di turno di stabilire se recarsi o meno in ospedale in considerazione dell'urgenza della disamina del caso, ma il dovere di presentarsi proprio per formulare la diagnosi o comunque, per accertare le reali condizioni del paziente.  

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