Condominio: no a divieti troppo generici

Pubblicato il 13 dicembre 2019

E’ troppo generica la previsione, contenuta all’interno di un regolamento condominiale, di un divieto a interventi di singoli condomini atti a nuocere all’estetica degli edifici e tali da risultare molesti ai vicini.

Un siffatto divieto non è certamente idoneo a soddisfare i requisiti indicati dalla giurisprudenza di Cassazione in termini di sufficiente specificità.

Difatti, i divieti e i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, esplicito ed inequivoco.

Sulla base di questi assunti la Suprema corte, con sentenza n. 32685 del 12 dicembre 2019, ha cassato una decisione di merito nella parte in cui aveva confermato la delibera di un’assemblea di condominio contraria all’installazione di un’antenna sul terrazzo di proprietà di una condomina, alla luce del divieto contenuto nel regolamento di condominio.

Divieto, questo, ritenuto eccessivamente “generico” e "ampio" dagli Ermellini, posto che si riferiva ad interventi che potevano risultare "molesti ai vicini".

Un impedimento del genere – si legge nella decisione – sarebbe stato idoneo ad includere qualsiasi attività in grado di produrre molestie più o meno indifferenziate; in tale contesto, sarebbe bastata la mera opposizione della maggioranza condominiale per impedire la fruizione piena del godimento della proprietà esclusiva da parte dei singoli condomini.

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