Condominio. Ok alla parziale trasformazione del sottotetto in terrazza

Pubblicato il 28 agosto 2012 Con sentenza n. 14107 depositata il 3 agosto 2012, la Cassazione, Seconda sezione civile, ha sancito l’importante principio che attribuisce la facoltà, al condomino proprietario del piano sottostante al tetto comune, di effettuare la trasformazione di una parte del tetto dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo proprio; ciò, a condizione che sia “salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene”.

Secondo la Corte, in particolare, la soppressione di una piccola parte del tetto, se viene salvaguardata diversamente la funzione di copertura e si realizza nel contempo un uso più intenso da parte del condomino, non può essere intesa come alterazione della destinazione, comunque assolta dal bene nel suo complesso.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy