Condominio: ok alle norme sulle distanze legali se compatibili con le norme particolari della comunione

Pubblicato il 28 novembre 2011 Con sentenza n. 22092, depositata il 25 ottobre 2011, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai proprietari di un appartamento avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso che gli stessi avessero subito, in considerazione della realizzazione di tre pensiline da parte del proprietario dell’immobile sottostante, una lesione all’estetica della facciata condominiale ed una violazione del proprio diritto di veduta. In particolare, i ricorrenti avevano chiesto la rimozione del manufatto sulla base dell’assunto secondo cui, attraverso la pensilina, era possibile accedere dal muro di cinta al loro appartamento.

La Suprema corte, aderendo alle argomentazioni già fatte proprie dalle Corti di merito, ha sottolineato come le norme sulle distanze legali, rivolte fondamentalmente a regolare rapporti fra proprietà contigue e separate, siano applicabili anche nei rapporti tra i condomini di un edificio condominiale qualora risultino compatibili con l’applicazione delle norme particolari relative alle cose comuni come l’articolo 1102 Codice civile, cioè quando l’applicazione di queste ultime non sia in contrasto con le prime. Così – si legge nel testo della decisione - l’estensione del diritto di ciascun comunista trova il limite nella necessità di non sacrificare ma di consentire il potenziale pari uso della cosa da parte degli altri partecipanti.

In tale contesto, se il giudice verifica che l’uso della cosa comune é avvenuto nell’esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 1102 Codice civile, a tutela degli altri comproprietari, “deve ritenersi legittima l’opera seppure realizzata senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti fra proprietà contigue e che trovano applicazione nel condominio, sempreché la relativa osservanza sia compatibile con la struttura dell’edificio condominiale, in cui le singole proprietà coesistono in unico edificio”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Disabilità anziani: fino al 31 dicembre 2027 restano le procedure previgenti

24/04/2026

Infortuni in itinere, Consulenti del Lavoro: rischio stradale nel DVR

24/04/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: seconda rata in scadenza

24/04/2026

Irap 2026, specifiche tecniche per invio dati a Regioni e Province autonome

24/04/2026

CU 2026 per lavoratori autonomi e provvigioni: invio entro il 30 aprile

24/04/2026

Omesso versamento IVA, non punibilità solo con rateazione

24/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy