Condominio, pericolo di rovina da scongiurare

Pubblicato il 01 aprile 2014 Rischia la condanna penale il condomino che non si attiva se lo stabile è pericolante.

Negli edifici condominiali, l'obbligo di eseguire i lavori necessari a scongiurare il pericolo di rovina, grava, in caso di mancata formazione della volontà assembleare, sul singolo condomino.

E ciò, indipendentemente dall'attribuibilità ad esso della situazione pericolosa ovvero della riferibilità della condotta dello stesso della paralisi deliberativa dell'ente condominiale.

La paralisi dell'assemblea non giustifica il condomino

Ed invero, l'ordinamento prevede degli specifici strumenti, anche di volontaria giurisdizione, atti a superare gli eventuali ostacoli frapposti alla formazione di una volontà assembleare finalizzata all'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere la situazione di pericolo.

E' l'assunto ricordato dai giudici di Cassazione con la sentenza n. 14465 del 27 marzo 2014.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Cessione del quinto: dall'Inps nuove funzionalità

01/08/2025

Domande di maternità e paternità: nuova funzionalità per consultazione pratiche

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy