Condominio risarcisce caduta su scale scivolose

Pubblicato il 25 novembre 2016

E’ stata confermata dalla Cassazione la statuizione con cui i giudici di secondo grado avevano condannato sia il condominio che l’amministratore del medesimo al risarcimento dei danni fisici subiti da una condomina in conseguenza di una caduta avvenuta mentre usciva dalla propria abitazione.

La stessa, in particolare, era scivolata sulle scale condominiali bagnate in quanto oggetto di pulizie da parte di un’impresa.

Danno cagionato da cosa in custodia

Sull’assunto conclusivo della pericolosità della cosa custodita, anche se innescata da un agente esterno, la Corte d’appello aveva affermato la responsabilità ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile in capo ai due convenuti, previa riqualificazione a tale titolo della domanda inizialmente avanzata ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile.

I giudici di legittimità - sentenza n. 23727 del 22 novembre 2016 - hanno confermato detta statuizione, respingendo i motivi di ricorso sollevati dalle controparti.

Riqualificazione domanda corretta

Nel dettaglio, è stata ritenuta corretta la qualificazione della domanda ex articolo 2051 c.c. operata in seconde cure.

Per la Suprema corte, infatti, quando la parte agisce prospettando condotte astrattamente compatibili con la fattispecie prevista dall’articolo appena citato, “anche la riconduzione, operata dal giudice di primo grado, all’articolo 2043 c.c., non vincola il giudice d’appello nel potere, suo proprio, di riqualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata”.

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