Condonabile l’avviso di liquidazione particolareggiato

Pubblicato il 13 maggio 2006

Un ulteriore cambiamento di rotta è alla base della sentenza della corte di Cassazione n. 10535 dell’8 maggio 2006, che ha ad oggetto la definizione agevolata dei rapporti d’imposta: un avviso di liquidazione particolarmente articolato che, cioè, nasconde un accertamento è condonabile. Ha pesato sulla decisione il principio già affermato dalla Consulta nella sentenza 430/1988, secondo cui “l’immediata liquidazione di un tributo è consentita soltanto sulla base di elementi emergenti ictu oculi dalla dichiarazione e presuppone, pertanto, la mancanza di valutazioni giuridiche”. Dunque, la definizione dell’atto come avviso di liquidazione non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando è destinato ad esprimere, per la prima volta, verso il contribuente, la pretesa fiscale in ragione di valutazioni non consistenti nella mera rilevazione di dati all’atto sottoposto a registrazione.

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