Condoni non pagati, il Fisco incasserà solo il 30% delle rate

Pubblicato il 15 dicembre 2008

Il Dl anticrisi mira a individuare gli evasori da condono, cercando così di recuperare gli importi iscritti a ruolo a seguito dell’adesione a una delle diverse forme di sanatoria previste dalla legge n. 289/02, non perfezionata con il versamento delle somme a debito. Per recuperare le somme dei condoni 2003 e 2004, il Dl 185/08 amplia i casi in cui può scattare l’ipoteca per facilitare l’incasso delle rate non versate dai contribuenti. Nonostante gli sforzi posti in essere, si stima però che solo il 25-30% dei 5,2 miliardi di euro che mancano dalle casse dell’Amministrazione finanziaria potranno essere recuperati; ciò significa che due contribuenti su tre riusciranno ancora una volta a sfuggire alla nuova stretta contenuta nel Dl anticrisi. Le difficoltà aumentano se si pensa che degli oltre cinque miliardi che mancano all’appello ad oggi solo 2,2 ne sono stati iscritti a ruolo. Dunque, secondo le stime contenute nella relazione tecnica al citato Decreto legge, il Fisco – se tutto andrà bene – riuscirà a recuperare al massimo 900 milioni di euro. Questo atteggiamento, seppur realistico - in quanto si basa sulle reali capacità della nostra macchina della riscossione di portare a termine il suo compito - potrebbe però diventare un problema, soprattutto alla luce della recente bocciatura da parte della Commissione Ue al condono sull’Iva. La rinuncia preventiva ad ogni attività di verifica dell’evasione – secondo i giudici lussemburghesi – “altera il principio di neutralità fiscale” e per questo si traduce “in una grave lesione del principio della sana concorrenza” tra le imprese che operano dove l’Iva si paga e quelle che, invece, possono beneficiare del fatto che lo Stato decide di non intervenire. Per la Corte Ue, il problema nasce dal fatto non solo che è previsto un condono, ma anche che le imposte e le sanzioni si fermano poi al 25% del dovuto.

Se l’iscrizione ipotecaria è nulla, Equitalia può essere chiamata a risarcire i danni al contribuente escusso. Questo è quanto stabilisce la sentenza 632/5/08 della Ctp di Lecce, che ha condannato il concessionario della riscossione alle spese di giudizio, nonostante questi avesse chiesto la cessazione della materia del contendere. Il caso nasce da una intempestiva iscrizione ipotecaria eseguita dal concessionario a danno di un imprenditore che si era visto negare l’accesso al credito da parte di fornitori e banche. Questo è solo uno dei casi in cui i giudici hanno condannato l’agente della riscossione al risarcimento del danno subito dal contribuente per l’ingiusta ipoteca. Dunque, Equitalia deve prestare molta attenzione affinchè venga seguito scrupolosamente l’iter normativo propedeutico all’espropriazione e all’iscrizione ipotecaria.

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