Con decisione n. 8250 del 7 aprile 2006, corte scioglie il nodo dell’interpretazione dell’articolo 16 della legge n. 289/2002, che, estendendo il condono ai processi in Cassazione, dovrebbe, secondo la società istante, perseguire la ratio di ridurre drasticamente il contenzioso tributario pendente ed ottenere un immediato gettito. Alla norma di incerta traduzione, dà invece il significato contrario, restrittivo, non facendo rientrare tra gli atti condonabili le contestazioni relative alle aliquote determinate in forza d’una dichiarazione integrativa, presentata dal contribuente in occasione di un precedente condono. Il rigoroso limite resta valido anche se questi non si é avvalso, in sede di dichiarazione, delle esenzioni che gli spettavano per legge.
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