Con la Norma di comportamento n. 235 del 19 marzo 2026, l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) interviene su un tema di particolare rilevanza operativa: la determinazione del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute a seguito di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, disciplinato dall’art. 176 del TUIR.
La questione assume rilievo soprattutto ai fini dell’applicazione di regimi agevolativi, tra cui la participation exemption (PEX) di cui all’art. 87 del TUIR, nonché per la rateizzazione delle plusvalenze ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR.
L’analisi della Commissione si fonda sull’interpretazione dell’art. 176, comma 4, del TUIR, che disciplina gli effetti fiscali del conferimento d’azienda in regime di neutralità.
La disposizione prevede due elementi fondamentali:
Tale previsione introduce una continuità fiscale e temporale tra il compendio aziendale conferito e la partecipazione ricevuta.
La Commissione chiarisce che, in presenza di conferimenti d’azienda o di ramo d’azienda, il periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dal conferente deve essere determinato tenendo conto anche del periodo di possesso dell’azienda conferita.
Tale effetto deriva da una finzione giuridica espressamente prevista dal legislatore. Non assumono rilevanza:
Ne consegue che la partecipazione eredita integralmente l’anzianità del compendio aziendale.
Uno dei passaggi più rilevanti della norma n. 235/2026 riguarda la qualificazione dell’azienda come complesso unitario di beni, ai sensi dell’art. 2555 c.c.
Secondo l’impostazione adottata:
Da tale impostazione discendono due conseguenze operative:
La neutralità fiscale del conferimento comporta il trasferimento alla partecipazione:
Si realizza, quindi, una continuità tra bene di primo grado (azienda) e bene di secondo grado (partecipazione), sia sotto il profilo quantitativo sia temporale.
L’interpretazione proposta dalla Commissione AIDC assume particolare importanza ai fini dell’art. 87 del TUIR.
In particolare:
La norma evidenzia inoltre una coerenza sistematica con l’art. 86 del TUIR, il quale prevede che:
In tale prospettiva:
Lo stesso principio rileva ai fini della rateizzazione delle plusvalenze, per la quale si considera il periodo di possesso dell’azienda e non dei singoli beni.
Un ulteriore elemento di conferma deriva dalla disciplina della scissione mediante scorporo, introdotta dall’art. 173, comma 15-ter, del TUIR.
La norma prevede espressamente che:
Tale previsione rafforza la lettura sistematica già applicabile ai conferimenti d’azienda.
La Norma AIDC n. 235/2026 prende posizione anche rispetto a un orientamento giurisprudenziale difforme.
In particolare, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 8235 del 22 marzo 2023) ha sostenuto un’impostazione diversa, fondata su una lettura più analitica del compendio aziendale, attribuendo rilevanza alle vicende dei singoli beni.
Tale impostazione è stata successivamente richiamata, seppur incidentalmente, nella sentenza n. 29442 del 14 novembre 2024.
Secondo l’AIDC tale orientamento non appare coerente:
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