Conferimento di immobili e accollo del mutuo: è abuso

Pubblicato il 15 febbraio 2018

Sono vietate e inopponibili all’Erario le operazioni che, pur non contrastando con alcuna specifica disposizione, sono idonee a procurare un vantaggio fiscale e non possono spiegarsi diversamente che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta.

E’ questa la regola giuridica, desumibile dai principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione, ribadita dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 3533 del 14 febbraio 2018.

Sulla base di questa decisione, i giudici di legittimità hanno confermato la statuizione con cui la Commissione tributaria di secondo grado aveva ritenuto che un’operazione realizzata tramite la costituzione di un mutuo ipotecario per un importo identico al valore di un immobile che, pochi giorni prima, era stato conferito nella Srl, unitamente al successivo accollo del mutuo da parte della stessa società, fosse stata posta in essere al solo fine di eludere il pagamento dell’imposta di registro.

L’operazione aveva, infatti, procurato il vantaggio di una riduzione dell’imposta di registro, pagata non sul valore immobiliare ma sul valore immobiliare al netto della passività accollata; tale collegamento – aveva concluso la CTR – era privo di una individuabile ragione economica alternativa al risparmio d’imposta.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy