Confermata la bancarotta per pagamenti “virtuali”

Pubblicato il 24 settembre 2009
La Corte di cassazione, V sezione penale, con sentenza n. 37107 del 23 settembre 2009, ha confermato la decisione con cui la Corte d'appello di Roma aveva condannato, per bancarotta fraudolenta patrimoniale, un uomo in relazione alla dichiarazione dello stato di insolvenza della società di cui lo stesso era stato presidente del consiglio di amministrazione. Il manager aveva distratto dal patrimonio societario alcune somme di denaro corrispondenti a fatture relative a prestazioni mai eseguite tramite “l'annotazione di poste passive sul conto corrente di corrispondenza intrattenuto dalla società con un'altra facente parte del gruppo”. Lo stesso, dopo essere stato condannato dai giudici di merito, si era rivolto alla Corte di legittimità sostenendo che i pagamenti erano stati solo virtuali e che quindi le sue azioni non potevano essere punite per bancarotta. Il ricorso, in questa sede, è stato giudicato infondato in considerazione del fatto che “ogni operazione contabile passiva inserita in un conto corrente influisce, direttamente e immediatamente, sul saldo di esso: sicché, ove questo sia attivo, ne deriva una corrispondente perdita di disponibilità patrimoniale; mentre nel caso opposto ne deriva un aggravamento della posizione debitoria”. “In entrambi questi casi – continua la Corte - l'operazione contabile dà luogo a un depauperamento che, nella prospettiva del successivo fallimento (o provvedimento equivalente), integra quella distrazione che costituisce elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale”.
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