Confermata la condanna anche se la vittima dei maltrattamenti riprende la convivenza

Pubblicato il 01 aprile 2010
La Cassazione, con sentenza n. 12621 del 31 marzo 2010, ha confermato la decisione di condanna per maltrattamenti in capo ad un uomo che, per gelosia ossessiva, aveva picchiato in numerosissime occasioni la ex compagna. L'imputato aveva adito la Corte di legittimità al fine di vedersi riconoscere la scriminante prevista dall'articolo 50 del Codice penale, per consenso dell'avente diritto, sul presupposto che la compagna, dopo aver interrotto inizialmente la convivenza, l'aveva poi coscientemente ripresa. Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, tale circostanza poteva avere una spiegazione ben diversa “da quella, logicamente insostenibile, di una rinnovata adesione ai comportamenti violenti del compagno”.

In tema di imputabilità di chi è accusato di maltrattamenti, - si legge nel testo della decisione “la gelosia, quale stato passionale, in soggetti normali, si manifesta come idea generica portatrice di inquietudine e non può ritenersi in grado né di diminuire, né tanto meno di escludere la capacità di intendere e di volere dei soggetto, salvo che esso nasca e si sviluppi da un vero e proprio squilibrio psichico, il quale deve presupporre uno stato maniacale, delirante, o comunque provenga da un'alterazione psico-fisica consistente e tale da incidere sui processi di determinazione e di auto-inibizione”. Nel caso in esame, i giudici di merito, prima, e la Cassazione, poi, avevano ritenuto l'imputato ben capace di intendere e di volere, nonostante la gelosia ossessiva.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Separazione delle carriere: approvata la riforma, ora il referendum

31/10/2025

Elenco revisori enti locali 2026: pubblicato l’avviso per iscrizione e mantenimento

31/10/2025

Collegato agricolo: sostegno a filiere, giovani e donne

31/10/2025

Giustizia e intelligenza artificiale: i limiti fissati da Cassazione e TAR

31/10/2025

Dogane, dal 1° novembre 2025 nuovo assetto organizzativo: cosa cambia

31/10/2025

Commercialisti, novità per le imprese sociali non cooperative

31/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy