Confermata la condanna per dichiarazione fraudolenta a carico dell’importatore

Pubblicato il 03 aprile 2013 La Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 15026 depositata il 2 aprile 2013, ha confermato la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo n. 74/2000, comminata dai giudici di merito nei confronti di un importatore professionista il quale, per abbattere l'attivo in bilancio, aveva dichiarato di essersi avvalso del regime di margine nonostante il fornitore non possedesse i requisiti necessari per fruire del beneficio fiscale.

Avverso le doglianze del contribuente, secondo cui la responsabilità penale doveva essere esclusa in assenza della dimostrazione dell’elemento soggettivo del dolo, i giudici di Cassazione hanno sottolineato come, nella specie, il professionista non poteva non essere a conoscenza dell’assenza, in capo al fornitore, dei requisiti per accedere al regime.

Per affermare la sussistenza del reato contestato – ha concluso la Corte - è necessario che il contribuente indichi nelle dichiarazioni annuali un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, che sussista il dolo specifico del fine di evadere le imposte, che ciò avvenga sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili nonché, infine, che il soggetto si sia avvalso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento della falsa rappresentazione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy