Confermata la sanzione disciplinare per l'avvocato che promuove la causa dinanzi al giudice sbagliato

Pubblicato il 08 ottobre 2010
Con sentenza n. 20773 depositata lo scorso 7 ottobre, le Sezioni unite di Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato da un legale avverso la sanzione disciplinare confermatagli dal Consiglio nazionale forense per aver mancato di competenza e diligenza professionale avendo promosso una causa riguardante la cessazione del rapporto di lavoro tra il suo assistito e la Banca d'Italia dinanzi al Tribunale ordinario anziché al competente giudice amministrativo; lo stesso, poiché aveva insistito su tale iniziativa nonostante l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controparte, aveva esposto il cliente al pagamento delle spese processuali. 

L'avvocato, appellandosi al criterio della prevenzione, lamentava un difetto di competenza del Consiglio dell'ordine bolognese che, in origine, gli aveva irrogato la sanzione contestata sostenendo che sulla medesima vicenda si era già pronunciato il Consiglio dell'Ordine di Palermo archiviando la relativa denuncia disciplinare.

I giudici di Cassazione hanno tuttavia evidenziato come l'indicato criterio di prevenzione non fosse nella specie operante in quanto i due procedimenti in esame avevano riguardato due avvocati diversi e, conseguentemente, non poteva essersi concretizzata alcuna violazione del principio del ne bis in idem.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Carta industria - Ipotesi di accordo del 10/2/2026

13/02/2026

Ccnl Carta industria. Rinnovo

13/02/2026

Fondo Espero: adesione e compilazione Uniemens

13/02/2026

Codice incentivi: clausola anti-delocalizzazione per i nuovi sgravi contributivi

13/02/2026

MLBO e detrazione IVA dei costi di transazione

13/02/2026

Stock option estere e piani azionari: assorbimento nelle retribuzioni convenzionali

13/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy