Confermate esenzioni su accordi di separazione

Pubblicato il 18 febbraio 2016

Ulteriore pronuncia di legittimità a conferma dell’esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli accordi di separazione che, attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio.

A questi la Cassazione riconosce, infatti, il carattere di negoziazione globale.

Nuovo orientamento

Con la sentenza n. 3110 del 17 febbraio 2016, la Suprema corte ha confermato il nuovo orientamento, già espresso nel testo della sentenza n.  2111/2016, alla luce della constatazione del mutato contesto normativo di riferimento e, in particolare, grazie alle nuove disposizioni sulla negoziazione assistita, introdotte con il Decreto legge n. 132/2014.

Non sembra potersi più ragionevolmente negare – sottolinea la Corte -, a prescindere da quale sia la forma che gli accordi concretamente vengano ad assumere, che tutti detti negozi siano da intendersi quali “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio” e che, come tali, possano usufruire dell’esenzione di cui all’articolo 19, Legge n. 74/1987, salvo che l’Amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.

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