Inail, tutela assicurativa per studenti e docenti
Pubblicato il 12 gennaio 2026
In questo articolo:
- Evoluzione della tutela assicurativa per studenti e personale scolastico
- Attività di insegnamento e apprendimento coperte da assicurazione
- Ambito soggettivo di applicazione
- Attività incluse nella copertura Inail
- Eventi tutelati
- Infortuni in itinere nei percorsi di formazione scuola-lavoro
- Prestazioni riconosciute a studenti e personale
- Regime assicurativo e gestione per conto dello Stato
- Regimi assicurativi specifici
- In breve
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Arriva, con la circolare Inail n. 1 del 9 gennaio 2026, un inquadramento organico e sistematico delle disposizioni normative che, a partire dall’anno scolastico e accademico 2025/2026, rendono strutturale l’estensione della tutela assicurativa agli studenti e al personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, con riferimento alle attività di insegnamento e apprendimento.
La circolare si inserisce in un percorso normativo avviato nel 2023 e caratterizzato, nelle prime fasi, da una disciplina di natura sperimentale; con la circolare, l’Inail prende atto della definitiva stabilizzazione della tutela fornendo alle strutture territoriali e ai soggetti interessati indicazioni interpretative e operative univoche.
Evoluzione della tutela assicurativa per studenti e personale scolastico
L’estensione della tutela assicurativa Inail agli studenti e al personale del sistema educativo non nasce come intervento strutturale ma come misura sperimentale, introdotta per rispondere all’esigenza di rafforzare la protezione contro gli infortuni in contesti formativi sempre più articolati e diversificati.
Il primo intervento significativo risale al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 che ha previsto, in via temporanea, l’ampliamento della tutela assicurativa per gli anni scolastici e accademici 2023/2024; tale estensione è stata successivamente prorogata per l’anno 2024/2025, confermando la volontà del legislatore di testare un modello di copertura più ampio rispetto al passato.
La svolta definitiva avviene con il decreto legge 24 giugno 2025, n. 90, che modifica l’articolo 18 del decreto legge n. 48/2023 rendendo strutturale a partire dall’anno scolastico e accademico 2025/2026 l’estensione della tutela assicurativa Inail: in questo modo si conclude il periodo di sperimentazione e si consolida un nuovo assetto normativo, destinato a trovare applicazione stabile nel tempo.
Un ulteriore passaggio rilevante è rappresentato dal decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159 che, con una norma di interpretazione autentica, chiarisce l’ambito applicativo della tutela includendo espressamente anche gli infortuni in itinere occorsi agli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.
Con l’entrata in vigore delle disposizioni illustrate nella circolare Inail n. 1 del 9 gennaio 2026 la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali viene dunque stabilmente estesa dall’anno scolastico e accademico 2025/2026 a tutte le attività di insegnamento e apprendimento svolte nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
La portata dell’intervento è particolarmente significativa, poiché segna il definitivo superamento di un impianto normativo che, fino a pochi anni fa, limitava l’obbligo assicurativo a specifiche tipologie di attività considerate a maggiore rischio.
Attività di insegnamento e apprendimento coperte da assicurazione
Uno degli elementi centrali della riforma è rappresentato quindi dal superamento delle limitazioni previgenti: fino all’anno scolastico e accademico 2022/2023, infatti, la tutela assicurativa Inail per studenti e personale scolastico era circoscritta nella maggior parte dei casi allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro o all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.
A partire dal 2025/2026 l’assicurazione Inail si estende a tutte le attività di insegnamento e apprendimento, considerate unitariamente come attività protette ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124; rientrano pertanto nella copertura assicurativa non solo le attività svolte in laboratorio o in contesti pratici, ma anche le attività didattiche tradizionali svolte in aula, quelle formative innovative, nonché le iniziative educative organizzate e autorizzate dalle istituzioni competenti.
L’estensione riguarda tutte le attività didattiche, curriculari ed extracurriculari, senza distinzione tra momenti formativi obbligatori e attività complementari.
Sono incluse, a titolo esemplificativo, le lezioni frontali, le esercitazioni, le attività di gruppo, le iniziative di approfondimento culturale, le attività sportive e ricreative inserite nei percorsi formativi, nonché le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e le visite guidate. La tutela opera inoltre per le attività preliminari, accessorie e integrative rispetto all’insegnamento, purché organizzate o autorizzate dall’istituzione scolastica o formativa di riferimento.
Ambito soggettivo di applicazione
Accanto all’estensione oggettiva delle attività coperte, la circolare chiarisce in modo puntuale l’ambito soggettivo di applicazione della tutela assicurativa, individuando le categorie di soggetti assicurati a decorrere dall’anno scolastico e accademico 2025/2026.
Personale scolastico e universitario
La tutela assicurativa Inail riguarda innanzitutto il personale scolastico e universitario, inteso in senso ampio; sono dunque inclusi i docenti di ogni ordine e grado, compresi i professori universitari e i ricercatori, anche a tempo determinato. La copertura si estende alle attività di insegnamento svolte in virtù di rapporti di lavoro subordinato, superando definitivamente le esclusioni che, in passato, limitavano la tutela ai soli rischi connessi ad attività pratiche o laboratoriali.
Rientra nella copertura anche il personale tecnico-amministrativo, nonché il personale ausiliario, nella misura in cui le attività svolte siano riconducibili alle finalità istituzionali dell’ente scolastico o universitario. L’assicurazione opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, inclusi gli infortuni in itinere, con l’unico limite rappresentato dal cosiddetto rischio elettivo.
Particolare rilievo assume l’inclusione dei ricercatori, assegnisti e titolari di contratti di ricerca, nonché dei soggetti impegnati in incarichi post-doc o altre forme contrattuali previste dalla normativa universitaria. Per tali categorie, la circolare chiarisce che rientrano nella tutela assicurativa Inail anche le attività di docenza svolte nell’ambito dei rapporti di lavoro o di collaborazione disciplinati dalla legge n. 240 del 2010 e dalle disposizioni successive.
Sono inoltre assicurati gli esperti esterni e gli istruttori che partecipano alle attività di insegnamento e formazione sulla base di contratti o incarichi formalmente conferiti dalle istituzioni scolastiche, universitarie o formative. Anche per questi soggetti, la copertura riguarda l’intero svolgimento delle attività didattiche autorizzate, senza limitazioni legate alla natura teorica o pratica delle stesse.
Alunni e studenti
La tutela assicurativa si estende in modo altrettanto ampio agli alunni e agli studenti, coprendo l’intero percorso formativo dalla scuola dell’infanzia all’università. Sono inclusi gli alunni delle scuole primarie e secondarie, gli studenti degli istituti di istruzione superiore, nonché gli iscritti ai percorsi di formazione terziaria professionalizzante.
Un’esplicita menzione è riservata agli studenti delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che rientrano pienamente nell’ambito di applicazione della tutela assicurativa, in considerazione della natura formativa delle attività svolte e della loro riconducibilità al sistema della formazione superiore.
La copertura riguarda inoltre gli studenti delle scuole non statali, per i quali l’assicurazione è attuata mediante il pagamento di un premio speciale unitario annuale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Anche in questo caso, l’estensione della tutela all’attività di apprendimento nel suo complesso comporta un significativo ampliamento delle situazioni assicurate, con effetti diretti sulla gestione del rischio e sugli obblighi degli enti interessati.
Attività incluse nella copertura Inail
La copertura assicurativa Inail riguarda tutte le attività scolastiche e formative organizzate o autorizzate dalle istituzioni competenti, purché riconducibili alle finalità educative e didattiche del percorso di istruzione. L’estensione opera indipendentemente dalla natura teorica o pratica dell’attività e dalla tipologia di scuola o istituzione frequentata.
Rientrano in primo luogo nella tutela le attività didattiche e di apprendimento svolte all’interno dell’orario scolastico o accademico. Sono quindi assicurate le lezioni frontali, le attività di studio individuale e collettivo, le esercitazioni, i lavori di gruppo e, più in generale, tutte le attività che concorrono alla realizzazione del progetto educativo e formativo. La copertura opera nei luoghi ordinariamente destinati all’attività scolastica, come aule, laboratori, biblioteche e spazi comuni, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza di un rischio specifico legato all’uso di attrezzature o macchinari.
La tutela assicurativa si estende inoltre alle attività ricreative, sportive e di mensa, qualora siano organizzate o autorizzate dalla scuola o dall’ente formativo. Sono pertanto inclusi gli infortuni occorsi durante la fruizione del servizio di refezione scolastica, nel corso delle attività ludico-ricreative inserite nel piano dell’offerta formativa, nonché durante lo svolgimento di attività sportive, sia a carattere amatoriale sia nell’ambito di iniziative strutturate, come i giochi sportivi studenteschi. L’inclusione di tali attività riflette una concezione ampia dell’esperienza scolastica, che non si esaurisce nella sola didattica in senso stretto, ma comprende momenti fondamentali per la crescita personale e sociale degli studenti.
Particolare rilevanza assume la copertura delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione. La circolare conferma che tali iniziative, in quanto parte integrante del percorso formativo, rientrano pienamente tra le attività scolastiche assicurate. La tutela opera per tutta la durata dell’attività, inclusi gli spostamenti interni al programma autorizzato, e riguarda gli eventi lesivi che si verificano durante la partecipazione alle iniziative, a prescindere dal luogo in cui esse si svolgono, purché siano state deliberate e autorizzate dall’istituzione scolastica o formativa.
Sono ricompresi nella copertura anche i tirocini curriculari e i progetti educativi, in quanto espressamente qualificati come attività proprie della scuola dalla normativa vigente.
Rientrano in questa categoria i tirocini previsti dai piani di studio, le attività formative svolte sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altri soggetti pubblici o privati, nonché le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi dell’istituzione scolastica. In tali contesti, l’assicurazione Inail tutela lo studente per gli eventi lesivi riconducibili allo svolgimento dell’attività formativa, secondo i criteri generali previsti dal testo unico in materia di assicurazione obbligatoria.
Eventi tutelati
La tutela assicurativa Inail per gli studenti riguarda una pluralità di eventi tutelati, coerentemente con l’impianto generale della normativa in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
In primo luogo, sono coperti gli infortuni, intesi come eventi lesivi occorsi per causa violenta in occasione di attività assicurata. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo, le cadute accidentali, gli urti contro arredi o strutture, gli scivolamenti, nonché altri eventi improvvisi che comportino una lesione dell’integrità psicofisica dello studente.
La copertura si estende anche alle malattie professionali, laddove sussista un nesso causale tra la patologia e l’attività di apprendimento svolta. Sebbene tali ipotesi siano meno frequenti in ambito scolastico rispetto al contesto lavorativo tradizionale, la previsione assume rilievo in relazione a specifiche attività formative o a esposizioni prolungate a determinati fattori di rischio.
Un aspetto centrale chiarito dalla circolare riguarda gli eventi occorsi nei luoghi scolastici e nelle relative pertinenze: la tutela opera non solo all’interno degli edifici scolastici, ma anche negli spazi accessori e di pertinenza, quali cortili, scale, corridoi, palestre, aree esterne e spazi comuni. Sono quindi assicurati gli eventi che si verificano, ad esempio, durante gli spostamenti interni alla scuola, nelle pause tra le attività didattiche o durante l’accesso ai servizi scolastici.
La copertura assicurativa Inail si applica a tutti gli studenti, dalla scuola dell’infanzia all’università, compresi gli studenti delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli studenti delle scuole non statali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nel complesso, la disciplina delineata dalla circolare Inail n. 1 del 2026 contribuisce a rafforzare la tutela degli studenti, riconoscendo l’attività scolastica e formativa come un contesto unitario di apprendimento che merita una protezione assicurativa ampia, chiara e stabile.
Infortuni in itinere nei percorsi di formazione scuola-lavoro
La circolare Inail n. 1 del 9 gennaio 2026 dedica un passaggio di particolare rilievo alla disciplina degli infortuni in itinere occorsi agli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, denominazione che, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, sostituisce quella dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).
La previsione risponde all’esigenza di colmare incertezze interpretative emerse negli anni precedenti e di garantire una protezione uniforme su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle concrete modalità di svolgimento dei percorsi di formazione scuola-lavoro, che spesso implicano spostamenti frequenti tra luoghi diversi.
Estensione della tutela agli spostamenti degli studenti
La circolare chiarisce che la tutela assicurativa Inail si applica agli infortuni in itinere occorsi agli studenti durante gli spostamenti direttamente connessi alla partecipazione ai percorsi di formazione scuola-lavoro. In particolare, sono espressamente ricompresi nella copertura assicurativa due principali tipologie di tragitto.
La prima riguarda il tragitto dall’abitazione o da altro domicilio dello studente al luogo in cui si svolge il percorso di formazione scuola-lavoro, e viceversa. Tale previsione assume un’importanza centrale, poiché riconosce che lo studente può recarsi direttamente dalla propria abitazione al luogo dell’attività formativa esterna, senza transitare necessariamente dall’istituzione scolastica di iscrizione. In questi casi, lo spostamento è considerato funzionalmente collegato all’attività assicurata e, pertanto, rientra nell’ambito della tutela Inail, al pari degli infortuni in itinere riconosciuti in ambito lavorativo.
La seconda tipologia di spostamento tutelato riguarda il tragitto tra la scuola presso cui lo studente è iscritto e il luogo in cui si svolge il percorso di formazione scuola-lavoro, nonché il percorso inverso. Anche in questo caso, la copertura assicurativa opera per gli eventi lesivi occorsi durante lo spostamento, purché il tragitto sia coerente con le finalità formative e non presenti deviazioni riconducibili a scelte personali estranee all’attività assicurata.
In entrambi i casi, la tutela è riconosciuta secondo i criteri generali previsti dalla normativa in materia di infortuni in itinere, con l’unico limite rappresentato dal rischio elettivo, ossia da comportamenti volontari dello studente che interrompono il nesso funzionale tra lo spostamento e l’attività di formazione scuola-lavoro.
Un profilo di particolare rilevanza della disciplina illustrata dalla circolare riguarda la qualificazione della norma come interpretazione autentica. L’articolo 7 del decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, chiarisce infatti che le disposizioni già contenute nell’articolo 18 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, devono essere interpretate nel senso di includere anche gli infortuni in itinere occorsi agli studenti nei percorsi di formazione scuola-lavoro.
In quanto norma di interpretazione autentica, la previsione produce effetti retroattivi. La copertura assicurativa per gli infortuni in itinere si applica quindi non solo agli eventi verificatisi a partire dall’anno scolastico 2025/2026, ma anche a quelli occorsi negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, ossia nel periodo in cui l’estensione della tutela assicurativa era stata introdotta e successivamente prorogata in via sperimentale.
Tale retroattività incide in modo diretto sui procedimenti amministrativi già definiti. La circolare dispone infatti che le strutture territoriali dell’Inail procedano al riesame dei casi respinti, inclusi quelli oggetto di opposizione amministrativa definita con esito negativo. Gli eventi lesivi rientranti nell’ambito della nuova interpretazione devono essere rivalutati, purché non sia decorso il termine di prescrizione triennale previsto per le prestazioni assicurative. Questo aspetto assume particolare importanza per studenti e famiglie che, in passato, si sono visti negare il riconoscimento della tutela in relazione a infortuni occorsi durante gli spostamenti connessi ai percorsi formativi.
Prestazioni riconosciute a studenti e personale
La circolare Inail n. 1 del 2026 riepiloga inoltre le prestazioni assicurative riconosciute in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, distinguendo tra studenti e personale scolastico e universitario. Il richiamo sistematico alla normativa vigente consente di chiarire il contenuto e i limiti delle prestazioni erogabili dall’Inail, evitando interpretazioni difformi.
Prestazioni economiche e sanitarie
In presenza di un evento tutelato, l’Inail eroga le prestazioni sanitarie e sociosanitarie previste dal testo unico in materia di assicurazione obbligatoria. Tali prestazioni comprendono l’assistenza medica, chirurgica e riabilitativa, nonché le cure necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dell’assicurato. La tutela sanitaria opera durante il periodo di inabilità temporanea e può proseguire anche successivamente alla guarigione clinica, qualora siano necessarie ulteriori cure o trattamenti riabilitativi.
Accanto alle prestazioni sanitarie, sono previste anche prestazioni integrative, finalizzate a supportare il percorso di recupero e reinserimento dell’assicurato. Tali prestazioni possono includere, a titolo esemplificativo, interventi di sostegno socioassistenziale e misure volte a favorire il reinserimento scolastico o lavorativo, secondo le modalità stabilite dalla normativa Inail.
Per il personale scolastico e universitario, restano ferme anche le prestazioni economiche previste in caso di inabilità temporanea, permanente o di eventi mortali, in coerenza con il regime ordinario applicabile ai lavoratori assicurati.
Limiti alle prestazioni per gli studenti
La circolare chiarisce in modo esplicito i limiti alle prestazioni economiche riconosciute agli studenti. In particolare, per gli alunni e gli studenti non è prevista l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, in quanto tale prestazione ha natura sostitutiva della retribuzione e presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Resta tuttavia ferma l’erogazione delle prestazioni sanitarie e delle altre forme di tutela previste dalla normativa Inail, che costituiscono l’elemento centrale della protezione assicurativa in ambito scolastico. La circolare precisa inoltre che l’esclusione dell’indennità per inabilità temporanea non opera nei confronti degli studenti lavoratori, ossia di coloro che, oltre a frequentare un percorso di istruzione o formazione, svolgono un’attività lavorativa assicurata. In tali ipotesi, trovano applicazione le regole ordinarie previste per i lavoratori, in relazione al rapporto di lavoro in essere.
Regime assicurativo e gestione per conto dello Stato
La circolare Inail n. 1 del 9 gennaio 2026 dedica un’apposita sezione al regime assicurativo applicabile alle istituzioni scolastiche e universitarie e, in particolare, alla gestione per conto dello Stato, chiarendo l’ambito di applicazione soggettivo e le differenze rispetto ai regimi assicurativi ordinari.
Scuole e università statali
Per le scuole e le università statali, la circolare conferma l’applicazione della gestione per conto dello Stato prevista dagli articoli 127 e 190 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: si tratta di una forma particolare di assicurazione che consente allo Stato di provvedere direttamente alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti e degli altri soggetti assicurati mediante un sistema di gestione affidato all’Inail, senza applicazione del regime contributivo ordinario basato sul versamento dei premi assicurativi.
La gestione per conto dello Stato si applica dunaue, in modo esteso e sistematico, a tutto il personale delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali, nonché agli studenti delle medesime istituzioni. Rientrano quindi nell’ambito di applicazione:
- il personale docente;
- il personale tecnico-amministrativo e ausiliario;
- il personale delle università statali;
- il personale delle istituzioni pubbliche di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- gli studenti iscritti alle scuole e alle università statali.
Collaborazioni coordinate e continuative
Un profilo distinto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative, disciplinate dall’articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile: ebbene, la circolare chiarisce che tali rapporti non rientrano nella gestione per conto dello Stato anche quando siano instaurati da scuole o università statali. Per questi soggetti trova applicazione quindi il regime assicurativo ordinario Inail, con conseguente obbligo di versamento del premio assicurativo.
Il premio è determinato ai sensi dell’articolo 41 del DPR n. 1124 del 1965, sulla base del tasso medio di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente svolta. La base imponibile su cui calcolare il premio è costituita da tutte le somme e i valori percepiti nel periodo di imposta in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite Inail. Tali limiti sono stabiliti dall’articolo 116 del testo unico e dalle disposizioni di aggiornamento annuale.
Questa distinzione tra gestione per conto dello Stato e regime ordinario assume particolare importanza per le istituzioni scolastiche e universitarie, che devono individuare correttamente la natura del rapporto giuridico instaurato, al fine di applicare il corretto regime assicurativo ed evitare errori nella determinazione degli obblighi contributivi.
Regimi assicurativi specifici
Accanto al regime generale applicabile alle istituzioni statali, la circolare disciplina alcuni regimi assicurativi specifici, riferiti a particolari categorie di studenti o istituzioni, per le quali la normativa prevede modalità di assicurazione differenziate.
Allievi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
Per gli allievi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), la circolare conferma l’applicazione del regime Inail ordinario, in linea con le indicazioni già fornite in precedenti documenti di prassi. Gli allievi ITS che svolgono corsi di istruzione e formazione professionale, tirocini formativi, stage o percorsi che comportano la partecipazione alle lavorazioni esercitate presso le aziende sono assicurati mediante il pagamento di un premio assicurativo ordinario.
Il premio è determinato ai sensi dell’articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 ed è calcolato applicando il tasso medio di tariffa previsto per la specifica voce di classificazione, individuata in base alla natura dell’attività svolta. In particolare, la circolare richiama il tasso medio applicabile alle attività di apprendimento svolte sia in aula sia in azienda o comunque al di fuori dei locali dell’istituto.
La base imponibile su cui calcolare il premio è costituita dalla retribuzione convenzionale, pari al minimale di rendita, rapportata ai giorni di effettiva presenza dell’allievo. Questo criterio consente di uniformare il trattamento assicurativo degli allievi ITS e di garantire una copertura coerente con quella prevista per analoghe attività formative e professionali.
Scuole e istituti di istruzione non statali
Un ulteriore regime specifico riguarda le scuole e gli istituti di istruzione non statali. Per tali soggetti, l’assicurazione degli alunni e degli studenti è attuata mediante il pagamento di un premio speciale unitario annuale, previsto dall’articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
La circolare ricorda che, a seguito dell’estensione della tutela assicurativa all’attività di apprendimento, la misura del premio speciale unitario è stata fissata in 9,87 euro per ciascun alunno o studente, a cui deve essere aggiunta l’addizionale dell’1 per cento prevista dall’articolo 181 del testo unico. Tale premio consente di garantire la copertura assicurativa Inail per l’intero anno scolastico o accademico, in relazione alle attività di insegnamento e apprendimento svolte.
Il premio speciale unitario è soggetto a rivalutazione annuale; per gli importi aggiornati da applicare in sede di regolazione del premio, la circolare rinvia alle specifiche disposizioni annuali emanate dall’Inail, che tengono conto della rivalutazione dei limiti di rendita.
In breve
|
Soggetto assicurato |
Tipologia di istituzione |
Regime assicurativo Inail |
Modalità di finanziamento |
Riferimento normativo |
|---|---|---|---|---|
|
Personale docente |
Scuole statali |
Gestione per conto dello Stato |
Copertura a carico dello Stato |
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 127 e 190 |
|
Personale tecnico-amministrativo e ausiliario |
Scuole statali |
Gestione per conto dello Stato |
Copertura a carico dello Stato |
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 |
|
Studenti |
Scuole statali di ogni ordine e grado |
Gestione per conto dello Stato |
Copertura a carico dello Stato |
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 |
|
Personale docente e ricercatore |
Università statali |
Gestione per conto dello Stato |
Copertura a carico dello Stato |
D.L. 14 marzo 2025, n. 25 |
|
Studenti |
Università statali |
Gestione per conto dello Stato |
Copertura a carico dello Stato |
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 |
|
Collaboratori coordinati e continuativi |
Scuole e università statali |
Regime ordinario Inail |
Premio assicurativo ordinario |
Art. 41 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 |
|
Allievi |
Istituti Tecnici Superiori (ITS) |
Regime ordinario Inail |
Premio ordinario calcolato su retribuzione convenzionale |
Art. 41 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 |
|
Studenti |
Scuole e istituti di istruzione non statali |
Premio speciale unitario |
Importo fisso per studente |
Art. 42 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 |
|
Studenti |
Scuole non statali |
Premio speciale unitario rivalutabile |
Rivalutazione annuale del premio |
Art. 116 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 |
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