Confermato il fallimento della Sas senza la prova della mancanza dei requisiti

Pubblicato il 01 maggio 2012 Con la sentenza n. 625 del 12 aprile 2012, la Corte d’appello di Torino ha confermato la statuizione con cui i giudici di primo grado avevano respinto il reclamo avanzato da una Società in accomandita semplice avverso la dichiarazione di fallimento a cui la stessa era stata assoggettata.

Nel testo della propria impugnazione, la reclamante aveva sostenuto di non avere i requisiti per essere soggetta a fallimento in quanto, in particolare, non aveva mai raggiunto la soglia degli introiti richiesti dalla legge la fallibilità degli imprenditori. A riprova di ciò, aveva depositato alcune dichiarazioni di Unico da cui emergeva che i valori di fatturato erano più bassi dei livelli soglia richiesti.

In atti, tuttavia, erano altresì presenti dei documenti che dimostravano livelli di fatturato più alti. Inoltre, anche se la Sas non era obbligata alla tenuta delle scritture contabili – ha precisato la Corte d’appello – la stessa era comunque obbligata a curare il libro giornale e il libro degli inventari, tanto quanto le altre forme giuridiche di imprenditoria previste dall'ordinamento.

Il fallimento della Sas, in definitiva, è stato confermato non avendo assolto, quest’ultima, nemmeno all'onere probatorio di dimostrare che i ricavi aggiuntivi non avevano inciso sulla soglia richiesta per il fallimento.
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