Confermato il sequestro per omesso versamento dell’Iva anche senza l’incasso dell’imposta

Pubblicato il 04 maggio 2013 La Terza sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 19099 depositata il 3 maggio 2013, ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale di Udine aveva ritenuto legittimo il decreto di sequestro preventivo per equivalente disposto dal Gip nei riguardi di un immobile di proprietà di una società, nell’ambito di un’indagine penale attivata per asserito omesso versamento dell’Iva.

Il legale rappresentante della società aveva fatto ricorso lamentando che, nel provvedimento impugnato, il profitto del reato fosse stato individuato sic et simpliciter nell’ammontare dell’Iva dichiarata e poi non versata, in tal modo sovrapponendo due distinti concetti, ovvero il debito nei confronti dell’Erario e il profitto del reato. Poiché, inoltre, la società non aveva mai incassato l'imposta non versata, non poteva certamente – a detta del ricorrente – essere stato realizzato alcun profitto.

Doglianza, questa, respinta dai giudici di legittimità secondo cui il reato di omesso versamento Iva deve ritenersi integrato anche se l'impresa non ha incassato l'imposta essendo rilevante, in proposito, il dato risultante dalla dichiarazione e non la percezione del corrispettivo. Ed infatti, l’obbligo di indicazione nella dichiarazione annuale, e conseguentemente, di versamento dell’Iva – precisa la Suprema corte – è stato ordinariamente svincolato, fatti salvi i casi di applicabilità del regime di Iva per cassa, “dall’effettiva riscossione delle somme – corrispettivo delle prestazioni effettuate”.
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