Confermato l'accertamento per scostamento dagli studi e versamenti bancari ingiustificati

Pubblicato il 08 maggio 2013 Con la sentenza n. 10584, del 7 maggio 2013, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, legittima l'accertamento induttivo dei redditi basato sullo scostamento del reddito dichiarato dagli studi di settore, così come previsto dall'art. 39 del DPR n. 600/1973. Gli Uffici, poi, non sono tenuti alla verifica di tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendo valutare anche solo alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente.

Si sottolinea, inoltre, che assumono sempre rilievo per la ricostruzione del reddito imponibile i dati del conto corrente bancario del titolare, qualora questi non sia in grado di fornire motivate giustificazioni in merito, ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973.

I Giudici accolgono così il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione dei giudici di merito con la quale si annullava un avviso di accertamento emesso nei confronti di un veterinario, motivata con il fatto che il solo scostamento del dichiarato dallo studio di settore non era sufficiente a giustificare il metodo induttivo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Sgravio contributivo contratti di solidarietà: requisiti, calcolo e conguagli

17/11/2025

MASE, nuove regole FER2 su rinuncia, decadenza e tariffe incentivanti

17/11/2025

Cedolare secca, secondo acconto in scadenza. Calcolo e modalità di versamento

17/11/2025

Contributi per alloggi ai lavoratori del turismo: rettifica

17/11/2025

Riallineamento contabile-fiscale, Assonime chiarisce le novità

17/11/2025

Credito d’imposta ZES Unica 2025: obbligo di comunicazione integrativa dal 18 novembre

17/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy