Confermato l'accertamento per scostamento dagli studi e versamenti bancari ingiustificati

Pubblicato il 08 maggio 2013 Con la sentenza n. 10584, del 7 maggio 2013, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, legittima l'accertamento induttivo dei redditi basato sullo scostamento del reddito dichiarato dagli studi di settore, così come previsto dall'art. 39 del DPR n. 600/1973. Gli Uffici, poi, non sono tenuti alla verifica di tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendo valutare anche solo alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente.

Si sottolinea, inoltre, che assumono sempre rilievo per la ricostruzione del reddito imponibile i dati del conto corrente bancario del titolare, qualora questi non sia in grado di fornire motivate giustificazioni in merito, ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973.

I Giudici accolgono così il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione dei giudici di merito con la quale si annullava un avviso di accertamento emesso nei confronti di un veterinario, motivata con il fatto che il solo scostamento del dichiarato dallo studio di settore non era sufficiente a giustificare il metodo induttivo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Consorzi di bonifica. Tabelle retributive

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy