Confindustria. Flessibilità in uscita fino a 70 anni e applicazione dell’art. 18

Pubblicato il 17 settembre 2015

Confindustria, con circolare del 10 settembre 2015, ha ricordato che la Riforma Fornero (art. 24, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011) ha aumentato l’età pensionabile ed incentivato il proseguimento dell’attività lavorativa fino al limite massimo della flessibilità (70 anni ed oltre), fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita e fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza.

La stessa norma ha disposto, inoltre, che nei confronti dei lavoratori, l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18 L. n. 300/1970 e successive modificazioni, operi fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

La formulazione ha prodotto incertezze interpretative ed un notevole contenzioso sull’ambito di applicazione dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori e, quindi, in relazione alla legittimità del licenziamento intimato al lavoratore che abbia raggiunto i requisiti pensionistici e intenda proseguire a lavorare.

Dopo aver illustrato i diversi orientamenti giurisprudenziali, la circolare evidenzia che la Cassazione a Sezz. Unite, con sentenza n. 17589 del 4 settembre 2015, ha affermato che non sussiste un diritto potestativo del lavoratore di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del limite massimo di flessibilità.

In pratica la norma non attribuisce al lavoratore un diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, né consente allo stesso di scegliere tra la quiescenza o la continuazione del rapporto, per cui l’incentivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro scatta se consensualmente stabilito dalle parti.

Quindi, in conclusione, l’estensione della tutela dell’art. 18 L. n. 300/1970 opera pertanto solo nel caso in cui le parti abbiano consensualmente ritenuto di procrastinare la durata del rapporto.

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