Confindustria sulla circolare INPS relativa alla CIGO

Pubblicato il 10 dicembre 2015

Confindustria, con circolare del 4 dicembre 2015, è intervenuta in merito alla circolare INPS n. 197/2015 relativa alla riforma degli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015.

A tal proposito, la Confederazione evidenzia che il requisito dell’anzianità di 90 giorni nell’unità produttiva non è necessario per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

Tuttavia, mentre in un primo momento l’Istituto sembrava orientato ad escludere da questa ipotesi di deroga il settore edilizio e lapideo, ritenendolo estraneo alla nozione di settore industriale, probabilmente per effetto della sollecitazione fatta da Confindustria, la circolare n. 197/2015, ricomprende espressamente nel settore industriale anche la imprese industriali dei settori edile e lapideo.

Altro punto che viene evidenziato è riferito alla durata della CIGO: l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015 prevede che, nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4 del medesimo art. 12, non possano essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.

Ebbene, l’INPS, in prima battuta, sembrava orientato ad escludere dal computo i lavoratori non destinatari degli ammortizzatori sociali, nonostante la norma faccia espresso riferimento a “tutti i lavoratori dell’unità produttiva”.

In seguito, dopo che le è stata fatta osservare l’incongruenza nell’interpretazione riduttiva, l’Istituto ha condiviso la perplessità e nella circolare n. 197/2015 non si rinviene più alcuna esclusione dalla base di computo.

Sempre con riferimento alla durata della CIGO, la norma prevede che il riferimento per il computo del limite di un terzo siano le ore “lavorabili nel biennio mobile”, con riferimento, quindi, all’orario astratto, e non a quello realmente prestato.

Quindi, l’orario cui far riferimento è quello medio contrattuale.

Infine, Confindustria segnala che, a seguito di chiarimenti avuti per le vie brevi dalla Direzione Generale dell'INPS, le aziende che non abbiano applicato dal mese di competenza di settembre le nuove aliquote ordinarie, riceveranno rettifiche passive che potranno compensare il mese successivo.

Sono, invece, attese non prima di gennaio 2016, le istruzioni dell’Istituto relative al nuovo contributo ordinario per gli apprendisti professionalizzanti ed al nuovo contributo addizionale.

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