Confindustria sulle co.co.co.

Pubblicato il 09 marzo 2016

Con circolare n. 19949 del 4 marzo 2016, Confindustria ha fornito le indicazioni a seguito della circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2016 sulle collaborazioni coordinate e continuative evidenziando che i chiarimenti ministeriali hanno confermato le prime indicazioni interpretative fornite da Confindustria stessa con la circolare n. 19893 del 24 settembre 2015.

Ricorda la Confederazione Generale che anche le collaborazioni a progetto già in essere al 25 giugno 2015, dal 1° gennaio 2016, sono assoggettate alla nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015.

Inoltre, sempre dall’1 gennaio 2016, per tutti i rapporti di collaborazione sorti ante riforma, occorre prestare particolare attenzione a che non sussistano i requisiti previsti dall’art. 2 del citato decreto legislativo e, in particolare, che non sussista la c.d. etero-organizzazione, con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.

Evidenzia la circolare n. 19949/16 che proprio con riferimento al presupposto della "etero-organizzazione" il Ministero del Lavoro fornisce un’importante precisazione laddove chiarisce che lo stesso sussiste laddove il collaboratore sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dal committente.

Il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 determinerebbe, quindi, una vera e propria riqualificazione del rapporto di lavoro, con conseguente possibilità per il personale ispettivo di procedere alla relativa contestazione.

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