Ammissione crediti dopo confisca

Pubblicato il 15 luglio 2016

La Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento ad una controversia avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di una banca all’ammissione al pagamento dei crediti garantiti da un'ipoteca iscritta sui beni oggetto di confisca all’esito di un procedimento di prevenzione, prima della trascrizione del sequestro.

Viene, in particolare, ricordato come i titolari dei crediti in questione sono legittimati a proporre domanda di ammissione al credito al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.

Credito ammesso se c’è buona fede

L’articolo 52 del Decreto legislativo n. 159/2011, tuttavia, subordina, per il riconoscimento del rango ipotecario del credito e la relativa ammissione al pagamento in quanto munito di garanzia reale costituita in epoca anteriore al sequestro di prevenzione, la condizione della buona fede e dell’affidamento incolpevole del creditore.

Si deve accertare, ossia, che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità.

E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 29370 depositata il 14 luglio 2915.

Sussistenza e ammontare del credito da accertare

Nella specie, il ricorrente istituto di credito aveva impugnato il decreto del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l’istanza volta all’accertamento della sussistenza e dell’ammontare del proprio credito, garantito da un’ipoteca sull’immobile confiscato in via definitiva ad un soggetto a seguito di procedimento di prevenzione.

Secondo la Suprema corte, nel caso in esame la buona fede riferita all’ipoteca era già stata accertata e dichiarata dal Tribunale in sede di provvedimento di confisca, e non necessitava di un nuovo accertamento in considerazione del giudicato formatosi sul punto.

Tuttavia, questo accertamento non esauriva l’ambito delle verifiche demandate al Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione penale, dovendo lo stesso procedere all’ulteriore verifica della sussistenza e dell’ammontare del credito.

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