Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 303 del 28 novembre 2018, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/1805 del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
Il regolamento interviene in sostituzione delle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI per quanto riguarda il congelamento di beni tra gli Stati membri vincolati dal regolamento medesimo (sono esclusi Irlanda e Danimarca che non hanno partecipato all'adozione del regolamento).
Nel provvedimento, sono stabilite le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue, nel suo territorio, provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale.
Lo stesso è finalizzato alla disciplina di procedure comunitarie comuni che consentano una tempestiva esecuzione transfrontaliera dei provvedimenti, il recupero dei beni e un’effettiva tutela delle vittime e circolazione delle decisioni giudiziarie penali.
Il regolamento sarà applicabile a decorrere dal 19 dicembre 2020, salvo, per espressa previsione, l’articolo 24 (sulle notifiche alla Commissione delle autorità nazionali) che si applicherà a partire dal 18 dicembre 2018.
Nel testo, viene prescritto, in primo luogo, che i provvedimenti di congelamento o di confisca siano eseguiti senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti se questi sono punibili, nello Stato di emissione, con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a tre anni per determinati gravi reati.
Tra questi, sono ricomprese le fattispecie di partecipazione a un'organizzazione criminale, di terrorismo, di tratta di esseri umani, di sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia, di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, di traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, di corruzione e frode, di riciclaggio, di falsificazione e contraffazione di monete, di criminalità informatica, di criminalità ambientale, di favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, di omicidio volontario o lesioni personali gravi, di traffico illecito di organi e tessuti umani, di rapimento, sequestro o presa di ostaggi, di razzismo e xenofobia, di rapina, di traffico illecito di beni culturali, di truffa, di stupro.
Per quanto riguarda le procedure di trasmissione del provvedimento di congelamento – ovvero di una decisione emessa o convalidata da un'autorità di emissione al fine di impedire la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di beni in vista della loro confisca – viene prescritto che lo stesso sia trasmesso dall’autorità di emissione all’autorità di esecuzione mediante un certificato di congelamento di cui all'allegato I del Regolamento.
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