Confisca immobile intestato alla ex

Pubblicato il 23 agosto 2016

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di un immobile intestato alla moglie ma pagato con denaro dell’ex marito, indagato per frode tributaria. Ciò, respingendo il ricorso della donna intestataria dell’immobile, avverso l’ordinanza che ha negato il riesame della disposta misura cautelare.

Sul punto, la Corte ribadisce innanzitutto che la presunzione di fittizietà dei trasferimenti nei confronti del coniuge, si riferisce alle sole misure di prevenzione e non può trovare applicazione nel diverso settore delle misure reali in materia tributaria.

Pur tuttavia, l’ordinanza qui impugnata contiene elementi concreti e tutt’altro che apparenti, indicativi dell’attribuibilità dell’immobile della ricorrente, al marito separato.

Separazione solo formale

Trattasi nella specie, difatti, di una separazione solamente formale tra i coniugi, alla luce delle cointeressenze economiche tra i due, non solo proseguite ma anche sorte ex novo, nonché della residenza comune, presso la medesima località.

Marito paga mutuo Dunque titolare

La Suprema Corte pone inoltre in evidenza la sproporzione del mutuo concesso alla donna per l’acquisto dell’immobile, rispetto alle capacità economiche della stessa, nonché la fonte della provvista per pagarne le rate, proveniente da bonifici disposti sia dal marito, sia dalle società coinvolte nel meccanismo della frode tributaria.

In sostanza dunque – conclude la Corte con sentenza n. 35202 del 22 agosto 2016 – il tribunale cautelare ha correttamente motivato non solo che la donna non avesse le provviste necessarie per entrare nella disponibilità del bene a lei formalmente intestato (e ciò sarebbe evidentemente sufficiente), ma anche in ordine al fatto che l’acquisto sarebbe avvenuto con disponibilità finanziarie sostanzialmente riconducibili all'indagato, pervenendo quindi alla logica conclusione dell’effettiva titolarità in capo allo stesso.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy